Cassazione Civile, Ordinanza n. 17879/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria di crediti maturati per forniture di inerti e prestazioni di servizi rese nell'ambito dell'esecuzione di un appalto affidato alla società poi ammessa alla procedura. Sosteneva che tali crediti dovessero essere riconosciuti in prededuzione perché sorti durante la precedente amministrazione giudiziaria antimafia e, quindi, in una presunta sequenza di procedure concorsuali tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria; invocava inoltre l'utilità economica arrecata alla procedura dalle prestazioni eseguite. Con il terzo motivo proponeva una diversa base della prededuzione, assumendo che il commissario straordinario avesse di fatto aderito al programma negoziale originario conferendo un incarico di assistenza per lo sgombero del cantiere, con conseguente prosecuzione del rapporto contrattuale e maturazione di crediti prededucibili. In via accessoria richiamava anche il giudicato formatosi, a suo dire, sulla prededuzione riconosciuta per talune voci (premio di produzione e ritenute in garanzia).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che non è configurabile consecuzione tra amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159 del 2011 e amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347 del 2003, per la diversità di presupposti, destinatari e finalità delle due procedure; di conseguenza non può estendersi automaticamente ai crediti insinuati in amministrazione straordinaria la disciplina della prededuzione prevista per i crediti sorti nel procedimento di prevenzione. Ha inoltre rilevato che i crediti azionati erano tutti maturati prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria, sicché non trovava applicazione la regola sui crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa. Ha escluso anche il formarsi di un giudicato utile sulla questione della consecuzione, poiché l'ammissione condizionata in prededuzione di alcune voci era stata giustificata solo dal loro maturare in pendenza dell'amministrazione straordinaria, mentre il resto dei crediti era stato ammesso in chirografo. Infine, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per aspecificità e per mancata indicazione della deduzione della questione nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come disciplina dell'amministrazione straordinaria, ma non idoneo a fondare la prededuzione dei crediti azionati
richiamato, in particolare gli artt. 20, 50 e 52, ma ritenuto non sufficiente a estendere la prededuzione ai crediti maturati prima dell'apertura della procedura
art. 50, comma 2, d.lgs. n. 270 del 1999
"Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione"
si applica solo ai crediti sorti medio tempore durante l'amministrazione straordinaria, non ai crediti integralmente maturati prima dell'apertura della procedura
art. 52 d.lgs. n. 270 del 1999
richiamato come norma sulla prededuzione dei crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ma non applicabile ai crediti anteriori alla procedura
art. 54 d.lgs. n. 159 del 2011
"I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato"
regola il trattamento dei crediti prededucibili solo nell'ambito del procedimento di prevenzione; non è estensibile, di per sé, all'amministrazione straordinaria
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che la prededuzione ha natura processuale e che la disciplina fallimentare non si applica automaticamente all'amministrazione straordinaria
invocato per sostenere il giudicato, ma escluso perché l'ammissione condizionata di alcune voci non implicava decisione sulla consecuzione tra procedure
menzionato nel ricorso, senza che la Corte ne ricavi un autonomo rilievo decisorio
richiamato nel primo motivo in relazione alla maturazione del prezzo dell'appalto, ma senza incidenza decisiva per difetto di specificità e di discussione nel merito
art. 51 d.lgs. n. 270 del 1999
richiamato nel terzo motivo, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per aspecificità e novità di fatto
art. 72, comma 1, legge fallimentare
richiamato nel terzo motivo come base del preteso subentro del commissario nei contratti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per rinviare alla motivazione di precedente giurisprudenza di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La prededuzione è una regola di precedenza processuale legata alla strumentalità del credito rispetto agli scopi della procedura e non si estende automaticamente da una procedura all'altra in assenza di una previsione espressa o di un vero fenomeno di consecuzione.
- Non è configurabile consecuzione tra amministrazione giudiziaria antimafia e amministrazione straordinaria quando le due procedure hanno presupposti, destinatari e finalità diversi, e non sono entrambe espressione della regolazione di un medesimo stato di dissesto dell'impresa.
- I crediti integralmente maturati prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria non possono essere qualificati come crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai fini della prededuzione.
- La mera utilità economica che la procedura abbia tratto dalle prestazioni del creditore non basta, da sola, a giustificare la prededuzione, perché un simile argomento sarebbe astrattamente spendibile da qualunque creditore chirografario.
- Il giudicato su singole voci ammesse in prededuzione non si estende automaticamente alla questione della prededuzione dell'intero credito o alla diversa questione della consecuzione tra procedure, se il provvedimento precedente ha riguardato solo specifiche poste e con diversa motivazione.
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando sia aspecifica, non chiarisca quali rapporti contrattuali siano effettivamente in discussione e introduca questioni di fatto non risultanti trattate nei gradi di merito.
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