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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19886/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2004, rideterminando il reddito per una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile. La rettifica era stata effettuata assumendo, come base presuntiva, il maggior valore del bene già accertato ai fini dell'imposta di registro dall'ufficio di Rimini. La contribuente aveva impugnato l'atto; il primo giudice aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, sostenendo che il maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro potesse costituire presunzione grave, precisa e concordante dell'infedeltà del corrispettivo dichiarato e lamentando un errato riparto dell'onere della prova; (2) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c., per non aver la CTR spiegato adeguatamente perché la prova presuntiva offerta dall'Ufficio fosse inidonea.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato l'orientamento, consolidato e fondato sulla norma di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, secondo cui, per accertare una plusvalenza da cessione immobiliare ai fini delle imposte sui redditi, non è sufficiente il solo valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro; l'Amministrazione deve indicare ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, mentre resta salva la prova contraria del contribuente. La CTR aveva quindi correttamente applicato tali principi con motivazione, seppur sintetica, ritenuta sufficiente e logicamente comprensibile. Il ricorso è stato rigettato; le spese sono state poste a carico dell'Agenzia. È stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la natura pubblica della ricorrente e la prenotazione a debito del contributo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, una volta allegati elementi indiziari dall'Ufficio, spetta al contribuente fornire prova contraria.

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma evocata per l'assoggettamento a IRPEF della plusvalenza da cessione di terreno edificabile.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per lamentare un vizio di motivazione; la Corte ritiene invece la motivazione della CTR sufficiente e comprensibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norme processuali poste a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015

    "Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi... si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende... l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore... ai fini dell'imposta di registro..."

    È norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che esclude la presunzione automatica del maggior corrispettivo basata sul solo valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro, richiedendo ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 81 TUIR (ora artt. 67 e 68 d.P.R. 917/1986)

    Richiamato nel fatto come base normativa dell'accertamento della plusvalenza da cessione del terreno edificabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto, dato che la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle cessioni di immobili o aziende, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, il maggior corrispettivo non può essere desunto automaticamente dal solo valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o di imposte analoghe.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fondare l'accertamento su ulteriori elementi indiziari, dotati di gravità, precisione e concordanza; il solo dato dell'accertamento di valore in sede di registro non basta.
  • Quando l'Ufficio ha allegato presunzioni adeguate, incombe sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.
  • Una motivazione sintetica è sufficiente se consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e applica correttamente il principio secondo cui il valore ai fini del registro non è, da solo, prova del maggior corrispettivo ai fini IRPEF.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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