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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28003/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n.359/2019 che, pur rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata, dichiarò inopponibile ai successivi acquirenti (Leonessi e Testerini) la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accolto l'opposizione di terzo del Bartolomei per mancata trascrizione della domanda; il ricorrente denunciava: (1) errata qualificazione della domanda come soggetta a trascrizione (violazione artt. 112, 111, 100 c.p.c. e art. 2653 c.c.), sostenendo che si trattava di azione personale non trascrivibile; (2) errata valutazione circa l'interruzione dell'usucapione da parte della notifica della citazione (violazione artt. 1165 e 2943 c.c.); (3) vizio di motivazione per non aver esaminato correttamente la domanda di risarcimento danni o indennità nei confronti di Pecchioli, nonostante la domanda fosse stata proposta in primo e secondo grado (art. 132 c.p.c. e art. 2909 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la qualificazione della domanda come azione che doveva essere trascritta (art. 2653 e 2652 n.6 c.c.) e ritenendo assorbita la questione dell'interruzione dell'usucapione alla luce dell'inopponibilità per mancata trascrizione. Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello aveva equivocamente ritenuto sussistente il giudicato rispetto a Pecchioli, nonostante le domande risarcitorie fossero state riproposte in appello; perciò la sentenza è stata cassata in relazione a tale censura e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, perché proceda all'esame della domanda di risarcimento nei confronti di Pecchioli.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Articolo invocato dal ricorrente nella contestazione procedurale; la Corte non ha rilevato violazione formale rispetto all'interpretazione della domanda da parte del giudice di merito.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato come parametro processuale: la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza che mirava a riformulare la qualificazione della domanda attribuita dal giudice di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nella contestazione procedurale; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della domanda spetti al giudice di merito e che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata.

  • art. 2653 c.c. (n.1)

    Stabilisce l'obbligo di trascrizione per le azioni che incidono sui diritti reali: la Corte ha confermato che la domanda di accertamento di proprietà doveva essere trascritta per essere opponibile ai successivi acquirenti.

  • art. 2652 c.c. (n.6)

    Include tra gli atti soggetti a trascrizione le domande dirette a nullità o impugnazione di atti trascritti; la Corte ha richiamato questa norma per rafforzare l'obbligo di trascrizione della domanda.

  • art. 1165 c.c.

    Richiamato nella controversia in tema di interruzione della prescrizione/acquisto per usucapione; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla prevalente valutazione sulla trascrizione.

  • art. 2943 c.c.

    Norma che disciplina l'interruzione della prescrizione; la Corte ha osservato che la mera notifica/citazione non trascritta non produceva l'effetto opponibile ai terzi e, dunque, non bastava a bloccare l'acquisto acquisitivo rispetto ai successivi acquirenti.

  • art. 132 c.p.c.

    Norma sulla nullità della sentenza per vizio di motivazione: la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza di motivazione circa l'insussistenza del giudicato rispetto a Pecchioli.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione alla nullità per vizio di motivazione: la Corte ha accolto la censura e disposto la cassazione e il rinvio per approfondire la domanda risarcitoria nei confronti di Pecchioli.

Massime di principio

  • Le domande dirette ad accertare diritti di proprietà o a far valere l'ineseguibilità di trasferimenti immobiliari devono essere trascritte per essere opponibili ai successivi acquirenti: l'omessa trascrizione rende la sentenza inopponibile ai terzi.
  • L'interpretazione della domanda e la sua qualificazione (azione reale vs azione personale) spettano al giudice di merito; in Cassazione è difficile ottenere riforma se il giudice di merito ha motiva adeguatamente la qualificazione.
  • La semplice notifica o citazione, se non accompagnata dalla trascrizione dell'atto/processo nei pubblici registri, può risultare inefficace a produrre effetti opponibili ai terzi acquirenti e, quindi, insufficiente a interrompere l'usucapione rispetto a essi.
  • Le domande risarcitorie proposte nei confronti del possessore originario (es. per immissione in possesso o occupazione) vanno esaminate anche se altre questioni risultano decise con giudicato: il giudicato non opera se la parte è stata nuovamente chiamata in giudizio e la domanda è stata riproposta in grado d'appello.
  • Un vizio di motivazione sulla estensione del giudicato o sull'esame di specifiche domande può determinare la cassazione parziale della sentenza e il rinvio alla corte territoriale per nuovo esame.

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