Cassazione Civile, Sentenza n. 28003/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n.359/2019 che, pur rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata, dichiarò inopponibile ai successivi acquirenti (Leonessi e Testerini) la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accolto l'opposizione di terzo del Bartolomei per mancata trascrizione della domanda; il ricorrente denunciava: (1) errata qualificazione della domanda come soggetta a trascrizione (violazione artt. 112, 111, 100 c.p.c. e art. 2653 c.c.), sostenendo che si trattava di azione personale non trascrivibile; (2) errata valutazione circa l'interruzione dell'usucapione da parte della notifica della citazione (violazione artt. 1165 e 2943 c.c.); (3) vizio di motivazione per non aver esaminato correttamente la domanda di risarcimento danni o indennità nei confronti di Pecchioli, nonostante la domanda fosse stata proposta in primo e secondo grado (art. 132 c.p.c. e art. 2909 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la qualificazione della domanda come azione che doveva essere trascritta (art. 2653 e 2652 n.6 c.c.) e ritenendo assorbita la questione dell'interruzione dell'usucapione alla luce dell'inopponibilità per mancata trascrizione. Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello aveva equivocamente ritenuto sussistente il giudicato rispetto a Pecchioli, nonostante le domande risarcitorie fossero state riproposte in appello; perciò la sentenza è stata cassata in relazione a tale censura e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, perché proceda all'esame della domanda di risarcimento nei confronti di Pecchioli.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Articolo invocato dal ricorrente nella contestazione procedurale; la Corte non ha rilevato violazione formale rispetto all'interpretazione della domanda da parte del giudice di merito.
art. 111 c.p.c.
Richiamato come parametro processuale: la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza che mirava a riformulare la qualificazione della domanda attribuita dal giudice di merito.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nella contestazione procedurale; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della domanda spetti al giudice di merito e che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata.
art. 2653 c.c. (n.1)
Stabilisce l'obbligo di trascrizione per le azioni che incidono sui diritti reali: la Corte ha confermato che la domanda di accertamento di proprietà doveva essere trascritta per essere opponibile ai successivi acquirenti.
art. 2652 c.c. (n.6)
Include tra gli atti soggetti a trascrizione le domande dirette a nullità o impugnazione di atti trascritti; la Corte ha richiamato questa norma per rafforzare l'obbligo di trascrizione della domanda.
art. 1165 c.c.
Richiamato nella controversia in tema di interruzione della prescrizione/acquisto per usucapione; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla prevalente valutazione sulla trascrizione.
art. 2943 c.c.
Norma che disciplina l'interruzione della prescrizione; la Corte ha osservato che la mera notifica/citazione non trascritta non produceva l'effetto opponibile ai terzi e, dunque, non bastava a bloccare l'acquisto acquisitivo rispetto ai successivi acquirenti.
art. 132 c.p.c.
Norma sulla nullità della sentenza per vizio di motivazione: la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza di motivazione circa l'insussistenza del giudicato rispetto a Pecchioli.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione alla nullità per vizio di motivazione: la Corte ha accolto la censura e disposto la cassazione e il rinvio per approfondire la domanda risarcitoria nei confronti di Pecchioli.
Massime di principio
- Le domande dirette ad accertare diritti di proprietà o a far valere l'ineseguibilità di trasferimenti immobiliari devono essere trascritte per essere opponibili ai successivi acquirenti: l'omessa trascrizione rende la sentenza inopponibile ai terzi.
- L'interpretazione della domanda e la sua qualificazione (azione reale vs azione personale) spettano al giudice di merito; in Cassazione è difficile ottenere riforma se il giudice di merito ha motiva adeguatamente la qualificazione.
- La semplice notifica o citazione, se non accompagnata dalla trascrizione dell'atto/processo nei pubblici registri, può risultare inefficace a produrre effetti opponibili ai terzi acquirenti e, quindi, insufficiente a interrompere l'usucapione rispetto a essi.
- Le domande risarcitorie proposte nei confronti del possessore originario (es. per immissione in possesso o occupazione) vanno esaminate anche se altre questioni risultano decise con giudicato: il giudicato non opera se la parte è stata nuovamente chiamata in giudizio e la domanda è stata riproposta in grado d'appello.
- Un vizio di motivazione sulla estensione del giudicato o sull'esame di specifiche domande può determinare la cassazione parziale della sentenza e il rinvio alla corte territoriale per nuovo esame.
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