Cassazione Civile, Ordinanza n. 20902/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'associazione contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento IMU 2015 emesso dal Comune di Milano. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 27 d.l. 137/2020, come convertito e modificato, lamentando che nel giudizio di primo grado non le sarebbe stata comunicata la modalità di trattazione da remoto dell'udienza, pur avendo chiesto la discussione in pubblica udienza anche da remoto; in subordine ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale per asserita lesione del diritto di difesa. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sull'esenzione IMU per gli immobili destinati al culto, sostenendo che, in base al proprio statuto e alla natura dell'ente, i beni dovevano essere esenti perché destinati esclusivamente a finalità religiose e di culto; ha altresì dedotto violazione dell'onere della prova, assumendo che i giudici di merito non avessero considerato correttamente la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, rilevando che anche ove fosse esistita la nullità del primo grado non vi sarebbe stata regressione del processo, poiché la causa era stata decisa nel merito in appello e non ricorrevano le ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c.; perciò è stata ritenuta irrilevante anche la questione di costituzionalità. Ha poi rigettato il secondo motivo, reputando corretta la decisione di merito che aveva escluso l'esenzione IMU perché l'associazione non aveva fornito prova della concreta ed esclusiva destinazione degli immobili a culto; la sola documentazione catastale, planimetrica, fotografica e la mera finalità religiosa statutaria non bastavano, essendo necessario il requisito oggettivo della effettiva utilizzazione del bene per l'attività esente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge; la Corte non ne ha fatto applicazione in senso favorevole alla ricorrente, ritenendo inammissibile il primo motivo e infondato il secondo.
La disposizione è stata evocata per contestare la mancata comunicazione delle modalità di trattazione dell'udienza; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di interesse.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'esenzione IMU richiede non solo la finalità religiosa o di culto in astratto, ma anche la prova della concreta destinazione esclusiva dell'immobile all'attività agevolata.
art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011
Norma richiamata quale riferimento al regime di esenzione IMU, interpretata in collegamento con l'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992.
art. 8 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'esenzione per gli enti religiosi; la Corte non ha accolto la censura.
art. 19 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tutela costituzionale della libertà religiosa e di culto; non ha inciso sull'esito per difetto di prova del requisito oggettivo.
art. 20 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per la tutela degli enti e delle finalità religiose; la Corte ha ribadito la necessità della prova concreta della destinazione del bene.
La norma sull'onere della prova è stata evocata dalla ricorrente; la Corte ha confermato che spettava alla parte contribuente dimostrare la concreta destinazione esclusiva dei beni al culto.
Richiamato per escludere la regressione del processo al primo giudice, non ricorrendo le ipotesi tassative di rimessione.
Richiamato per escludere la regressione del processo al primo giudice, non ricorrendo le ipotesi tassative di rimessione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato, dovuto se previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro la sentenza di appello che non abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado è inammissibile per difetto di interesse quando, anche a voler ritenere sussistente il vizio, non vi sarebbe stata rimessione al primo giudice e la causa sia stata comunque decisa nel merito in appello.
- Per ottenere l'esenzione IMU prevista per gli immobili destinati al culto non basta la qualità soggettiva dell'ente né la destinazione statutaria o astratta dell'attività: occorre provare in concreto che l'unità immobiliare sia effettivamente e in via esclusiva utilizzata per l'attività agevolata.
- La documentazione catastale, planimetrica o fotografica, da sola, non è sufficiente a dimostrare la concreta ed esclusiva destinazione dell'immobile a finalità di culto se non rappresenta con certezza l'effettivo uso del bene.
- Quando una disposizione agevolativa richiede la destinazione esclusiva dell'immobile a una determinata attività, il contribuente sopporta l'onere di dimostrare il requisito oggettivo dell'agevolazione; la sola finalità ideale o religiosa dell'ente non è decisiva.
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