Cassazione Civile, Ordinanza n. 31847/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e ILOR relativo all’anno d’imposta 2004, emesso a seguito di controlli bancari ex artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, con recupero a tassazione di componenti positivi di reddito non dichiarati. Il contribuente aveva ottenuto in CTR l’annullamento dell’atto, poiché ritenuto titolare solo di reddito da lavoro dipendente e non più esercente attività d’impresa, pur mantenendo la partita IVA per ragioni connesse alla locazione di un immobile industriale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso la sentenza della CTR Toscana. Il controricorrente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, sostenendo che fosse decorso il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., applicabile al giudizio tributario per effetto dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha verificato che il primo tentativo di notificazione, avviato l’ultimo giorno utile, era andato a vuoto per errore nel luogo di notifica e che l’Agenzia non aveva provato né la data di conoscenza dell’esito negativo né la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine di 30 giorni indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare di tardività del ricorso. Ha ritenuto che, in mancanza di prova della data in cui l’Amministrazione aveva avuto conoscenza dell’esito negativo della prima notificazione e della tempestiva ripresa del procedimento notificatorio, non fosse dimostrato il rispetto del termine per conservare gli effetti della richiesta originaria. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Le spese sono state compensate, in ragione del consolidarsi successivo della giurisprudenza sui termini di riattivazione del procedimento notificatorio.
Norme richiamate
termine "lungo" di sei mesi
per l’impugnazione delle sentenze tributarie non notificate si applica il termine lungo semestrale.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
rinvia, per la notifica del ricorso per cassazione nel processo tributario, all’art. 327 c.p.c.
norma posta a base dei controlli bancari utilizzati per l’accertamento.
norma posta a base dei controlli bancari utilizzati per l’accertamento.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte osserva che, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale parametro dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la sentenza impugnata non sia stata notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., applicabile per il tramite dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.
- Se la notificazione del ricorso non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, per conservare gli effetti della richiesta originaria occorre riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e comunque entro un termine pari alla metà del termine di impugnazione applicabile, salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente.
- L’onere di dimostrare la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio grava sulla parte che intende avvalersi degli effetti della prima richiesta di notifica; in mancanza di prova della data di conoscenza dell’esito negativo e della successiva ripresa, la notificazione non può considerarsi utile.
- L’errore nel luogo di notificazione e la mancata prova della tempestiva rinnovazione del procedimento impediscono di considerare rispettato il termine di impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
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