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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32419/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Due lavoratori, impiegati dal 2010 come "professore d'orchestra" con mansioni di "violino di fila", hanno agito contro la fondazione datrice di lavoro per far dichiarare l'illegittimità di una serie di contratti a termine stipulati nel 2018 e, conseguentemente, la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 81/2015. Il Tribunale aveva accolto la domanda con riferimento ai primi contratti impugnati, ritenendo non provata dalla datrice di lavoro la ragione temporanea dell'assunzione. La Corte d'appello ha invece riformato, respingendo tutte le domande, valorizzando le "ragioni obiettive" indicate nei contratti, la concreta adibizione dei lavoratori alle specifiche produzioni indicate, l'assenza di contestazione su tali fatti e il mancato superamento del limite di durata di 36 mesi. In cassazione i lavoratori hanno dedotto, in sintesi: violazione delle norme sui contratti a termine e dell'art. 2697 c.c. per erronea distribuzione dell'onere probatorio; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'uso sistematico di personale precario in turn over; violazione dei criteri di interpretazione degli accordi integrativi sindacali; omessa considerazione della disciplina sopravvenuta del d.l. n. 87/2018 per i contratti successivi al 31 ottobre 2018; erronea applicazione del limite massimo di durata del rapporto a termine, che secondo i ricorrenti andava calcolato considerando tutti i contratti intercorsi tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le censure: il primo motivo perché il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la non contestazione dei fatti; il secondo perché la questione del turn over e della carenza strutturale di organico era stata comunque considerata dal giudice d'appello e la valutazione delle prove è riservata al merito; il terzo perché mancavano specifica allegazione e trascrizione degli accordi collettivi invocati e dei canoni ermeneutici violati; il quarto perché si trattava di questione nuova non trattata nella sentenza impugnata e comunque non adeguatamente autosufficiente; il quinto perché la sentenza di merito era sorretta da una ratio autonoma non scalfita dalle censure, sicché non era necessario esaminare nel merito la doglianza sulla durata massima. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 81/2015

    La Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, ha ritenuto che la presenza di ragioni obiettive nei singoli contratti fosse sufficiente a giustificare il termine e che il limite di durata non fosse superato considerando i contratti non colpiti da decadenza; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che contestavano tale impostazione.

  • art. 21 d.lgs. n. 81/2015

    È richiamato tra le norme poste a base dei motivi, ma la Cassazione non affronta una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 28 d.lgs. n. 81/2015

    È richiamato come base della domanda di indennità conseguente all'illegittimità del termine.

  • art. 29 d.lgs. n. 81/2015

    È richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina dei contratti a termine nel settore considerato.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata respinta perché il giudice di merito aveva fondato la decisione anche sulla non contestazione dei fatti allegati dalla controparte.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione dei fatti allegati dalla controparte produce effetto di relevatio ab onere probandi ed è valutazione rimessa al giudice di merito.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti rilevanti per consentire il controllo della censura; la mancanza di trascrizione del contenuto dei contratti ha comportato inammissibilità del quarto motivo.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    È necessario specificare e localizzare gli atti e i documenti richiamati; la mancata osservanza di tali oneri ha reso inammissibili alcune censure.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    È richiamato per l'onere di deposito e specificazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione di legge, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili o infondate per difetto di autosufficienza o perché attinenti al merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato escluso perché il fatto dedotto era stato comunque considerato dal giudice di merito oppure perché la censura era in realtà volta a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato in relazione all'interpretazione degli accordi integrativi sindacali; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica deduzione dei canoni violati e mancata trascrizione delle clausole.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato in relazione all'interpretazione degli accordi integrativi sindacali; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • direttiva 1999/70/CE

    È richiamata nel ragionamento sulla compatibilità dei contratti a termine con la disciplina UE, ma la Corte dichiara inammissibili le censure che contestano l'applicazione concreta data dal giudice di merito.

  • d.l. n. 87/2018

    È richiamato dai ricorrenti come fonte della disciplina sopravvenuta applicabile ai contratti successivi al 31 ottobre 2018, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile come nuova e non autosufficiente.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la censura che presupponga un diverso accertamento di fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito è inammissibile quando mira, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • La non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, ove apprezzata dal giudice di merito, può determinare l'effetto di relevatio ab onere probandi e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale radicale o apparente.
  • L'interpretazione di accordi collettivi o integrativi è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica; il ricorrente deve trascrivere le clausole rilevanti e indicare puntualmente gli errori interpretativi denunciati.
  • Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o già implicitamente comprese nel thema decidendum di merito, con onere di autosufficienza particolarmente rigoroso.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da plurime rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve aggredirle tutte specificamente; l'inammissibilità o l'infondatezza di una sola ratio rende irrilevante l'esame delle altre, se ciascuna è sufficiente da sola a reggere il decisum.
  • Nei giudizi sui contratti a termine, la contestazione dell'illegittimità del termine e della durata massima del rapporto richiede una censura puntuale del contenuto dei singoli contratti e della loro qualificazione giuridica; in mancanza, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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