Cassazione Civile, Ordinanza n. 33606/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un avvocato, all’epoca dipendente regionale inquadrato nel ruolo amministrativo, aveva convenuto la Regione chiedendo il pagamento del compenso, o in subordine dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., per attività stragiudiziali svolte tra il 1996 e il 1997 quale presidente di una commissione incaricata di valutare le controdeduzioni presentate da soggetti esclusi da finanziamenti per infrastrutture produttive. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La Corte d’appello aveva invece affermato la giurisdizione ordinaria, ritenendo che l’attività dedotta fosse estranea alle mansioni tipiche del rapporto di pubblico impiego e che, quindi, il petitum sostanziale non trovasse titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro pubblico. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di norme sul giudicato e sulla giurisdizione, sostenendo che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5146/2009 avrebbe già coperto anche tale vicenda e quindi precluso la contestazione della giurisdizione ordinaria; 2) violazione di norme sulla prova documentale, insistendo sulla nota n. 1416/1998 quale elemento ricompreso nel precedente giudicato; 3) omesso esame della medesima nota; 4) violazione dell’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa perché relativa a rapporto di pubblico impiego relativo a fatti anteriori al 30 giugno 1998.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l’efficacia di giudicato esterno sulla giurisdizione derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato, perché quel giudizio amministrativo riguardava altre pretese retributive connesse a mansioni superiori svolte presso l’ufficio legale e non la specifica domanda di compenso per l’attività di presidente della commissione. Ha inoltre ritenuto che la nota del 5 febbraio 1998 non fosse decisiva, essendo già stata considerata e non potendo mutare l’esito della questione sulla giurisdizione. Nel merito processuale della sola questione di giurisdizione, la Corte ha confermato che la controversia appartiene al giudice ordinario, poiché il compenso richiesto non derivava direttamente dal rapporto di pubblico impiego ma da prestazioni asseritamente eccedenti le mansioni tipiche e riconducibili a un diverso rapporto di lavoro autonomo. La Regione è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione ed è stato disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
indennizzo ex art. 2041 c.c.
richiamato come domanda subordinata di arricchimento senza causa per le prestazioni professionali svolte
difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.
richiamato solo per la difesa personale del controricorrente
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
l’inosservanza non comporta necessariamente l’inammissibilità dell’intero ricorso se il difetto riguarda solo alcuni motivi
il giudicato riguarda il titolo dell’azione, il bene della vita e le questioni effettivamente investite dalla decisione, non tutti i fatti allegati o prodotti
la decisione di appello che riforma la sentenza di primo grado e dichiara la giurisdizione comporta la prosecuzione del giudizio davanti al giudice indicato
la decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e non pregiudica le questioni sul diritto sostanziale o sulla proponibilità della domanda
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per l’omesso esame della nota documentale
art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001
non applicabile perché la causa, per il petitum sostanziale, non rientra tra le controversie di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamati nel primo motivo in tema di giurisdizione e giudicato
artt. 115, 2699, 2700, 2701, 2702, 2719 c.c.
richiamati nel secondo motivo in relazione alla valenza probatoria della nota documentale e dei documenti prodotti
Massime di principio
- Il giudicato sulla giurisdizione può formarsi anche implicitamente, quando una sentenza di merito passata in giudicato contenga l’affermazione, espressa o implicita, della giurisdizione del giudice adito; ma tale efficacia presuppone che il precedente giudizio abbia avuto ad oggetto il medesimo rapporto e la medesima pretesa sostanziale.
- Il giudicato esterno non si estende a fatti semplicemente allegati o documenti prodotti nel precedente processo, se essi non sono stati posti a base della decisione come elementi costitutivi della domanda o come presupposti logico-giuridici indefettibili della pronuncia.
- Per individuare la giurisdizione rileva il petitum sostanziale: se la domanda di pagamento riguarda prestazioni svolte al di fuori delle mansioni tipiche del pubblico impiego e non trova titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro pubblico, la controversia può appartenere al giudice ordinario.
- La qualifica funzionale del dipendente pubblico può valere solo come presupposto di idoneità alla nomina o all’incarico, ma non trasforma automaticamente in controversia di pubblico impiego la domanda di compenso per attività ulteriori e autonome rispetto alle mansioni istituzionali.
- Ai fini dell’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001, la devoluzione al giudice amministrativo richiede che la controversia sia realmente relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione; se il rapporto dedotto è diverso e autonomo, la norma non opera.
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