Cassazione Civile, Ordinanza n. 26899/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto, in relazione all'annotazione a margine di un'ipoteca originariamente iscritta, l'imposta ipotecaria proporzionale e l'imposta di bollo ritenute dovute per la cessione di un credito da una banca a una società. Il credito proveniva da un finanziamento a medio-lungo termine già ammesso al trattamento fiscale sostitutivo ex artt. 15 ss. d.P.R. 601/1973. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittimi gli avvisi, sia perché l'appello dell'Agenzia contro la posizione della coobbligata era tardivo, sia perché la cessione del credito e l'annotazione ipotecaria dovevano beneficiare del regime agevolativo. L'Agenzia ha proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 38 e 16 d.lgs. 546/1992 e del d.lgs. 82/2005, sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado effettuata dalla coobbligata non faceva decorrere il termine breve per impugnare, perché eseguita via PEC quando non ancora consentita per gli atti processuali e comunque relativa a un diverso rapporto; 2) violazione degli artt. 15 ss. d.P.R. 601/1973, perché la CTR avrebbe erroneamente esteso il regime sostitutivo a una cessione di credito che, secondo l'Ufficio, sarebbe autonoma rispetto al finanziamento e assoggettata a imposizione ordinaria, salvo il caso di cessione collegata a un nuovo finanziamento qualificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo solo sul piano dell'assenza di giudicato interno: la notifica della sentenza alla coobbligata, essendo inserita in un contesto transattivo e non espressione di volontà di definire quel processo, non faceva decorrere il termine breve per l'impugnazione; pertanto non si era formato alcun giudicato interno opponibile alla banca in solido. Ha però respinto il secondo motivo, affermando che l'art. 15 d.P.R. 601/1973 comprende, nell'agevolazione, anche le cessioni di credito stipulate in relazione a finanziamenti a medio-lungo termine, non essendo necessario un diverso e autonomo finanziamento. Poiché nel caso concreto la cessione riguardava un finanziamento avente i requisiti di legge e operava in rapporto di inerenza/accessorietà con esso, il regime sostitutivo era applicabile. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese.
Norme richiamate
richiamato per contestare la decorrenza del termine breve d'impugnazione nel processo tributario
richiamato per la disciplina delle notificazioni nel processo tributario e della loro idoneità a far decorrere i termini
invocato dall'Agenzia in relazione alla validità della notifica via PEC
"le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti"
la Corte lo interpreta in senso ampio: il regime agevolativo si estende non solo al finanziamento, ma anche agli atti, formalità e cessioni di credito inerenti o in relazione al finanziamento a medio-lungo termine
richiamato come parte del regime sostitutivo, in coordinamento con l'art. 15
richiamato per escludere che la banca possa profittare di un preteso giudicato interno formatosi a favore della coobbligata
la notificazione della sentenza, per far decorrere il termine breve, deve essere atto chiaramente preordinato a definire il processo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma di legittimità invocata per la dedotta violazione processuale relativa alla tardività dell'appello
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione della sentenza deve essere inequivocabilmente diretta a far cessare quel processo; non basta una notifica inserita in un diverso contesto negoziale o conoscitivo, né una mera conoscenza di fatto del provvedimento.
- Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado a una parte non produce giudicato interno opponibile al coobbligato in solido se non è idonea, secondo la sua funzione concreta, a far decorrere il termine breve per impugnare.
- L'art. 15 d.P.R. 601/1973 va interpretato secondo il criterio dell'inerenza/relazione: l'esenzione si estende anche agli atti successivi e accessori al finanziamento a medio-lungo termine, comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a quel finanziamento.
- Per l'applicazione del regime fiscale sostitutivo non è necessario che la cessione del credito sia assistita da un autonomo nuovo finanziamento; è sufficiente che la cessione sia collegata a un finanziamento originario avente i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
- La natura agevolativa dell'imposta sostitutiva deve essere letta alla luce della ratio di favorire i finanziamenti a medio-lungo termine e le operazioni ad essi inerenti, anche nella loro fase di circolazione e di modificazione/accessorietà.
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