Cassazione Civile, Ordinanza n. 06747/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune campano aveva chiesto il pagamento delle quote di ristoro ambientale previste da ordinanze di protezione civile per il periodo 2004-2005, in relazione alla presenza nel proprio territorio di un impianto di tritovagliatura e ad altre attività connesse alla gestione dei rifiuti. Il Tribunale aveva condannato il Commissario per l'emergenza rifiuti della Regione Campania al pagamento di oltre 500 mila euro. La Presidenza del Consiglio dei ministri, subentrata nella gestione tramite l'Unità Tecnico-Amministrativa, aveva proposto appello e poi ricorso per cassazione deducendo: 1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la pretesa avesse natura pubblicistica e dovesse essere devoluta al giudice amministrativo; 2) l'erroneità della sentenza per aver individuato in capo alla Presidenza del Consiglio la legittimazione passiva esclusiva, invece che in capo ai soggetti che avevano materialmente riscosso o omesso di riversare le somme, come FIBE e GES.CO., e per non aver considerato il meccanismo normativo di riscossione e riversamento delle quote. Nel ricorso veniva anche prospettata, in via ulteriore, una possibile ultrapetizione, ma la Corte ha rilevato che la questione non risultava devoluta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la controversia avesse natura meramente patrimoniale, perché riguardava il pagamento di quote di ristoro ambientale già previste da fonti normative e non la spendita di poteri autoritativi discrezionali, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Ha inoltre affermato che, nel sistema emergenziale campano, dopo la risoluzione delle convenzioni con gli affidatari del servizio, l'obbligo di corrispondere le quote ai comuni ospitanti era accentrato in capo al soggetto pubblico subentrato nella gestione, sicché la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Unità Tecnico-Amministrativa, era legittimata a subentrare nei rapporti passivi e a impugnare la decisione. La censura sulla ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile perché nuova. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti del comune, con compensazione nei rapporti con le altre parti.
Norme richiamate
termine annuale applicabile ratione temporis
richiamato solo per verificare la tempestività del ricorso per cassazione in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata e alla disciplina transitoria applicabile al giudizio introdotto nel 2006
art. 15 OPCM n. 3920 del 2011
ha istituito l'Unità Tecnica-Amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le ha attribuito la gestione di rapporti attivi e passivi già facenti capo alle strutture commissariali, con subentro nelle contabilità speciali
ha istituito le unità stralcio e operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania e previsto la confluenza delle risorse finanziarie e degli introiti collegati alla gestione dei rifiuti nelle apposite contabilità speciali
ha disciplinato l'accertamento della massa attiva e passiva e il pagamento dei debiti delle strutture commissariali, confermando l'assetto di successione nei rapporti obbligatori dell'emergenza rifiuti
ha prorogato l'Unità Tecnica-Amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2014 per completare le attività amministrative, contabili e legali pregresse
OPCM n. 3286/2003, art. 4
comma 4-bis e commi collegati
ha previsto un contributo/ristoro ambientale a favore dei comuni sede di impianti di trasferenza e di altri siti di trattamento o stoccaggio, stabilendone misura e destinazione
OPCM n. 3479/2005, art. 3
ha rideterminato la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, ha previsto l'afflusso degli incassi alla contabilità speciale del Commissario e ha attribuito al Commissario il compito di riconoscere e liquidare i contributi ai comuni ospitanti
ha disposto la risoluzione dei contratti con gli affidatari del servizio di smaltimento e la prosecuzione temporanea del servizio da parte delle affidatarie originarie, con copertura degli oneri a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri
ha previsto il recupero della tariffa di smaltimento presso comuni e altri soggetti, l'uso di procedure coattive e il regime delle obbligazioni pubbliche per il pagamento della tariffa
OPCM n. 3508/2006, art. 13
ha consentito la compensazione dei crediti dei comuni titolari delle quote di ristoro con i debiti verso gli affidatari del servizio e poi con i debiti verso il commissario delegato per lo smaltimento dei rifiuti
richiamato nel quadro del riparto di giurisdizione sui rapporti di concessione di servizi pubblici, con esclusione delle controversie aventi ad oggetto canoni, indennità o altri corrispettivi
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
richiamato come disciplina del criterio di riparto per le controversie in materia di pubblici servizi, nel solco del ritorno al criterio tradizionale di distinzione tra poteri autoritativi e posizioni patrimoniali
richiamato come norma ratione temporis applicabile sulle controversie relative a concessioni di pubblici servizi, con esclusione di quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi
richiamato per affermare che l'obbligazione può nascere non solo da contratto, ma anche da altri atti o fatti idonei secondo l'ordinamento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, ma escluso nel caso di ricorso proposto da amministrazione dello Stato
Massime di principio
- Le controversie relative a quote di ristoro o benefit ambientali previste da fonti normative per i comuni ospitanti impianti di smaltimento dei rifiuti hanno natura patrimoniale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando non sia in discussione l'esercizio di un potere autoritativo discrezionale della pubblica amministrazione.
- Nel riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuare in base alla causa petendi e alla natura della posizione dedotta in giudizio, non alla sola qualificazione formale data dalle parti.
- I contributi destinati a compensare il sacrificio ambientale subito dal comune ospitante non assumono natura tributaria se la prestazione ha funzione indennitaria e non è collegata al finanziamento generale della spesa pubblica.
- Quando una disciplina emergenziale accentrata attribuisce a un soggetto pubblico subentrante la gestione dei rapporti attivi e passivi delle strutture commissariali, quel soggetto può legittimamente subentrare nel contenzioso e impugnare le sentenze rese nei confronti del dante causa, se il titolo di successione è normativamente accertabile.
- Dopo la risoluzione delle convenzioni di affidamento del servizio di smaltimento, il sistema delle quote di ristoro può essere ricondotto direttamente alla contabilità e alla gestione del soggetto pubblico subentrato, senza che il comune ospitante debba sopportare il rischio dell'omesso riversamento delle somme da parte degli operatori della filiera.
- Una questione nuova, non devoluta nei gradi di merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione come censura di ultrapetizione o di violazione del petitum.
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