Cassazione Penale, Sentenza n. 33415/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Due imputati, giudicati con rito abbreviato, erano stati condannati per avere sottratto materiale ferroso presso un'isola ecologica comunale, in una o più occasioni, con riconoscimento della continuazione per uno di essi e delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate. La Corte d'appello di Palermo aveva confermato le condanne. Gli imputati hanno proposto ricorso con due motivi. Con il primo hanno denunciato vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 47 c.p., sostenendo che mancasse la prova sia dell'altruità dei beni sia della consapevolezza di tale altruità. In particolare, hanno dedotto che l'isola ecologica era priva di recinzione, presentava condizioni di degrado ed era stata interessata da un incendio pochi giorni prima, circostanze che avrebbero potuto indurli a ritenere i materiali abbandonati e dunque res derelictae. Hanno inoltre contestato che le modalità della condotta dimostrassero il dolo del furto. Con il secondo motivo hanno dedotto l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, nn. 7 e 7-bis, c.p., sostenendo che i beni non fossero esposti alla pubblica fede e non costituissero componenti metalliche di infrastrutture destinate a un servizio pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il rilievo relativo all'elemento oggettivo del furto: i materiali conferiti nell'isola ecologica restano nella disponibilità giuridicamente qualificata dell'ente gestore sino alla conclusione del ciclo di smaltimento; il degrado del sito e l'assenza di recinzione non dimostrano la dismissione dei beni. Ha invece ritenuto carente e illogica la motivazione sull'elemento soggettivo, poiché la Corte d'appello aveva desunto la consapevolezza dell'altruità e della persistente disponibilità dei beni da elementi non sufficientemente concludenti, quali la provenienza locale degli imputati, l'ingresso non autorizzato, il prelievo e il trasporto del materiale e la finalità di rivenderlo. La motivazione avrebbe dovuto esaminare con maggiore specificità la diffusione locale della notizia dell'esistenza e della funzione dell'isola ecologica, le eventuali caratteristiche professionali degli imputati, le modalità di detenzione dei materiali, il loro valore, i segni di gestione del sito e la versione riferita dal coimputato separatamente giudicato. Il motivo relativo alle aggravanti è rimasto assorbito. La Corte ha comunque precisato che la censura sull'art. 625, n. 7, c.p. era manifestamente infondata e aspecifica, perché riferita all'esposizione alla pubblica fede mentre l'aggravante contestata riguardava la presenza delle cose presso stabilimenti pubblici. Quanto all'art. 625, n. 7-bis, c.p., ha richiamato la necessità di un soggetto passivo pubblico o gestore di pubblico servizio e di un nesso funzionale tra la cosa sottratta e un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico, rilevando che tale nesso non risultava motivato dalle sentenze di merito. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione della prova della responsabilità; la Corte ha rilevato un vizio motivazionale nella ricostruzione dell'elemento soggettivo.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'assenza della consapevolezza dell'altruità dei beni.
La Corte ha ribadito che il furto richiede la sottrazione e l'impossessamento di cosa altrui e la conoscenza dell'altruità della cosa.
La contestazione relativa all'esposizione alla pubblica fede è stata ritenuta aspecifica, poiché l'aggravante concretamente contestata e accertata riguardava la presenza delle cose presso stabilimenti pubblici.
art. 625, comma 1, n. 7-bis, c.p.
L'aggravante richiede che il soggetto passivo sia pubblico o gestore di un servizio pubblico e che la cosa sottratta sia funzionalmente collegata a un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio; tale nesso non risultava motivato nel caso concreto.
Richiamato per la disciplina delle isole ecologiche quali aree destinate alla raccolta dei rifiuti.
Richiamato per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- I materiali conferiti presso un'isola ecologica o un'area di smaltimento non sono, per ciò solo, res derelictae: restano nella disponibilità giuridicamente qualificata dell'ente gestore sino alla conclusione del ciclo di smaltimento, salvo che risulti un'effettiva dismissione del sito o dei beni.
- Il degrado dell'area, l'assenza di recinzione o la temporanea mancanza di insegne non escludono l'altruità dei beni né la loro disponibilità da parte dell'ente gestore, ma possono incidere sulla prova della consapevolezza dell'agente circa tale altruità.
- Nel furto, la prova del dolo richiede una motivazione specifica sulla conoscenza dell'altruità della cosa. La provenienza locale dell'imputato, l'ingresso non autorizzato, il trasporto dei beni e la finalità di profitto non sono automaticamente conclusivi, se il contesto esteriore poteva ragionevolmente far apparire i beni abbandonati.
- La valutazione della buona fede o dell'errore sull'altruità dei beni deve considerare complessivamente le condizioni del sito, le modalità di custodia e organizzazione dei materiali, il loro valore, i segni esteriori della gestione, la diffusione della conoscenza della funzione dell'area e le eventuali caratteristiche professionali dell'agente.
- L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7-bis, c.p. richiede sia la natura pubblica del soggetto passivo o la gestione concessoria di un pubblico servizio, sia un nesso funzionale tra la cosa sottratta e un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico. Il nesso può comprendere anche una funzione di protezione del servizio, ma deve essere concretamente motivato.
- La motivazione sulla responsabilità è illogica o carente quando fonda l'inferenza relativa alla consapevolezza dell'altruità su premesse solo genericamente plausibili e omette di esaminare elementi potenzialmente idonei a rendere verosimile l'errore dell'agente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33324/2026 del 11/09/2026
- Sentenza penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33325/2026 del 11/09/2026
- Sentenza penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33326/2026 del 11/09/2026
- Sentenza penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33327/2026 del 11/09/2026
- Sentenza penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33328/2026 del 11/09/2026
- Sentenza penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33329/2026 del 11/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →