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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33329/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56 e 393, comma 1, c.p. e rideterminato la pena in un mese di reclusione, confermando nel resto la decisione e la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 56 e 393 c.p., nonché vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di una minaccia penalmente rilevante. Secondo la difesa, le frasi rivolte alla persona offesa per recuperare una somma di denaro prestata avrebbero costituito soltanto insistenza verbale, eventualmente accompagnata da tono alterato o disappunto, e non sarebbero state idonee a integrare una minaccia, neppure nella forma tentata. La Corte di cassazione ha rilevato che il vizio di motivazione non è deducibile con riferimento a questioni di diritto e che la violazione di legge deve essere distinta dal vizio motivazionale relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non può essere utilizzato per censurare questioni di diritto e che il motivo relativo alla violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della legge penale sostanziale, mentre le doglianze concernenti una ricostruzione carente o contraddittoria del fatto devono essere formulate sotto il profilo del vizio di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato quale disposizione applicata per la forma tentata del fatto contestato.

  • art. 393, comma 1, c.p.

    Richiamato quale norma di riqualificazione giuridica del fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Riguarda la violazione o l'erronea applicazione della legge penale sostanziale, compresa l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sua sussunzione nella fattispecie astratta.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il relativo vizio di motivazione non è deducibile per censurare questioni di diritto; le carenze o contraddizioni nella ricostruzione della fattispecie concreta devono essere denunciate sotto tale specifico profilo.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione non può essere dedotto per contestare una questione esclusivamente giuridica, anche quando si ritenga errata la soluzione adottata dal giudice; in tal caso deve essere prospettata una violazione di legge.
  • La violazione di legge penale sostanziale riguarda l'erronea interpretazione della norma o la sua erronea applicazione al caso concreto, inclusa l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sua sussunzione nella fattispecie astratta.
  • La censura secondo cui la legge sarebbe stata applicata sulla base di una ricostruzione carente o contraddittoria della fattispecie concreta attiene al vizio di motivazione e deve essere formulata nei limiti previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • La distinzione tra violazione di legge e vizio di motivazione deve essere rispettata nella formulazione dei motivi di ricorso per cassazione; la confusione tra i due profili può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieViolenza privataImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

Testo integrale

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