Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33327/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato era sottoposto a custodia cautelare in carcere, applicata dal giudice per le indagini preliminari e confermata dal Tribunale del riesame, perché gravemente indiziato, in concorso con altri soggetti, di una serie di delitti concernenti la detenzione illegale di armi comuni, da guerra e clandestine e la ricettazione, aggravati dall'agevolazione mafiosa, commessi in un arco temporale compreso tra il 2021 e il 2025. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'acquisizione, all'utilizzazione e all'attribuzione a lui delle conversazioni scambiate sulla piattaforma criptata SKY-ECC, sostenendo che tali comunicazioni fossero inutilizzabili per violazione dei diritti fondamentali della difesa e che non fosse stato possibile verificare la genuinità, integrità e corretta decifrazione dei dati informatici; contestava inoltre la logicità degli elementi utilizzati per identificarlo come utilizzatore del dispositivo criptato. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p., contestando sia l'inquadramento quale soggetto appartenente o vicino alla cosca mafiosa indicata nell'ordinanza, sia la sussistenza del dolo intenzionale di agevolazione. Il ricorso non riguardava le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto alle conversazioni SKY-ECC, ha ritenuto generiche le doglianze sulla violazione dei diritti fondamentali, rilevando che i dati erano stati trasmessi dall'autorità giudiziaria francese dopo essere stati acquisiti e decriptati nell'ambito di un procedimento straniero e che la difesa non aveva allegato e provato circostanze specifiche idonee a dimostrare una lesione del diritto di difesa, del giusto processo o l'inaffidabilità del procedimento di decifrazione. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione sull'identificazione dell'indagato, fondata su una pluralità di elementi convergenti: localizzazione delle celle, riferimenti alla data di nascita, vicende riguardanti la suocera, autovetture menzionate nelle conversazioni e corrispondenza tra armi fotografate e armi sequestrate. In relazione all'aggravante mafiosa, ha ritenuto corretta la valutazione cautelare secondo cui la quantità, qualità e varietà dell'arsenale, unitamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e ad altre intercettazioni, costituivano gravi indizi della finalità di rafforzare la capacità militare e intimidatoria del sodalizio mafioso e della consapevolezza dell'ausilio prestato.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Disciplina la richiesta di riesame avverso i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Individua i vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti con il ricorso per cassazione.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La Corte precisa che, in sede cautelare, gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente un giudizio di qualificata probabilità.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede la dimostrazione della finalità specifica di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio.

  • art. 1 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108

    L'attuazione interna della direttiva sull'ordine europeo di indagine deve rispettare i principi costituzionali, i diritti fondamentali dell'Unione europea e le garanzie del giusto processo.

  • art. 238 c.p.p.

    Richiamato quale parte della disciplina della circolazione delle prove tra procedimenti penali applicabile alla trasmissione dei dati acquisiti all'estero.

  • art. 270 c.p.p.

    Richiamato quale parte della disciplina della circolazione e utilizzazione delle risultanze investigative tra procedimenti penali.

  • art. 234-bis c.p.p.

    La Corte ribadisce che non disciplina la trasmissione dei contenuti acquisiti nell'ambito della cooperazione giudiziaria tra autorità, applicandosi al di fuori di tale ambito.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.

  • art. 127 c.p.p.

    Disciplina l'udienza camerale nella quale il ricorso è stato discusso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione cautelare relativo alla gravità degli indizi, la Corte verifica esclusivamente se il giudice del riesame abbia fornito una motivazione adeguata, logicamente coerente e conforme ai principi di diritto, senza procedere a una nuova valutazione del merito degli elementi indiziari.
  • Ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale è sufficiente un quadro probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità; gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti dall'art. 192, comma 2, c.p.p. per il giudizio di merito.
  • Quando comunicazioni acquisite e decriptate da un'autorità giudiziaria straniera sono trasmesse mediante cooperazione giudiziaria, il giudice italiano deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi inderogabili dell'ordinamento, non la conformità dell'attività istruttoria straniera alle norme processuali nazionali.
  • La contestazione dell'inutilizzabilità di comunicazioni criptate acquisite all'estero non può essere generica: la parte interessata deve allegare e provare circostanze specifiche dalle quali desumere la violazione dei diritti fondamentali, del diritto di difesa o del giusto processo, ovvero l'inaffidabilità dell'acquisizione o della decifrazione dei dati.
  • La presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria straniera può essere superata solo mediante specifiche allegazioni e prove della violazione di norme inderogabili o di principi fondamentali.
  • L'identificazione dell'utilizzatore di un dispositivo criptato può essere fondata, in sede cautelare, su una pluralità di elementi indiziari convergenti, da valutare prima singolarmente e poi globalmente, senza atomizzazione o mera sommatoria degli indizi.
  • L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede la prova della finalità specifica di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato; la mera contestualità ambientale non è sufficiente.
  • La disponibilità stabile e organizzata di un arsenale quantitativamente e qualitativamente incompatibile con esigenze meramente individuali può costituire, insieme agli ulteriori elementi di contesto, un grave indizio della finalità di rafforzare la capacità militare e intimidatoria di un sodalizio mafioso.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiCustodia cautelareImpugnazioni
RamiArmiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.