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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33328/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento cautelare riguardante un indagato ritenuto appartenente a un gruppo criminale operante nel territorio di Cetraro, il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere, escludendo tuttavia la natura mafiosa dell'associazione contestata al capo 1 e l'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa per i reati-fine. Il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello del pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione relativamente al capo 22, per cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento dell'ordinanza genetica su tale capo, e aveva rigettato l'appello per gli altri capi. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione dell'art. 416-bis c.p. e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva esaminato in modo parcellizzato gli elementi indiziari, omettendo una valutazione complessiva della presunta autonomia del gruppo rispetto a una storica cosca locale, delle modalità violente e intimidatorie delle attività del sodalizio, del controllo del territorio e delle attività economiche, delle estorsioni, dell'imposizione di addetti alla sicurezza nei locali, dei danneggiamenti alle telecamere comunali, dei pestaggi, degli attentati e della disponibilità di armi ed esplosivi. Il pubblico ministero ha inoltre dedotto l'omessa valorizzazione della percezione esterna del gruppo come compagine mafiosa e della posizione dell'indagato, indicato quale elemento di fiducia del vertice, incaricato della custodia e del trasporto di armi ed esplosivi e della partecipazione a rapine e attentati. La difesa ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, mentre il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto concreto e attuale l'interesse del pubblico ministero a impugnare l'esclusione cautelare dell'aggravante del metodo mafioso, poiché dal suo riconoscimento derivano conseguenze sulla durata della misura, sulla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare e sulla competenza dell'ufficio distrettuale. Ha ritenuto fondato il ricorso, ad eccezione del capo 22, rilevando che il Tribunale aveva valutato in modo frazionato gli elementi indiziari e non li aveva coordinati complessivamente. La motivazione è stata considerata lacunosa anche perché non aveva adeguatamente esaminato la precedente appartenenza di alcuni indagati a un clan mafioso storico, la successiva autonomia del nuovo gruppo, le modalità delle attività delittuose, il controllo del territorio, la percezione intimidatoria da parte delle vittime, la disponibilità di armi ed esplosivi e il ruolo operativo dell'indagato. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, affinché proceda a un nuovo esame sulla natura mafiosa del sodalizio e sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., colmando le lacune motivazionali e mantenendo piena autonomia decisionale. Ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero quanto al capo 22, non essendo state formulate censure specifiche su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Disciplina l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari.

  • art. 416-bis c.p.

    Rileva ai fini della verifica, in sede cautelare, del carattere mafioso dell'associazione, del metodo mafioso e del programma criminale mafioso.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante dell'agevolazione mafiosa presuppone la prova dell'esistenza reale dell'associazione mafiosa e non di una sua mera supposizione.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso può incidere sull'operatività della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare.

  • art. 273 c.p.p.

    In sede cautelare richiede gravi indizi di colpevolezza, da valutare secondo il criterio della qualificata probabilità di responsabilità e non secondo gli stessi standard del giudizio di merito.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La Corte precisa che i criteri di valutazione degli indizi previsti per il giudizio di merito non sono direttamente richiamati dall'art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Costituisce il fondamento dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione.

  • art. 127 c.p.p.

    Disciplina l'udienza camerale nella quale le parti hanno discusso il ricorso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita la riproduzione dei motivi di ricorso nella sentenza.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prevede gli adempimenti di cancelleria disposti al termine della decisione.

Massime di principio

  • In materia cautelare, il pubblico ministero ha interesse concreto e attuale a impugnare l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso anche quando sia stata applicata la custodia cautelare, perché il riconoscimento dell'aggravante può incidere sulla durata della misura, sulla presunzione di adeguatezza della custodia e sulla competenza investigativa distrettuale.
  • Ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, i gravi indizi di colpevolezza esprimono una qualificata probabilità di responsabilità e non coincidono con il grado di prova necessario per la pronuncia di condanna nel giudizio di merito.
  • La valutazione cautelare degli indizi deve essere complessiva e coordinata: il giudice non può escludere la gravità indiziaria sulla base dell'esame separato dei singoli elementi, ma deve verificare se la loro considerazione globale, secondo logica comune, superi le ambiguità emergenti dalla lettura parcellizzata.
  • In sede di legittimità, la valutazione del peso degli indizi appartiene al giudice di merito; il controllo della Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza, completezza, adeguatezza e logicità della motivazione, senza poter sostituire una diversa valutazione delle circostanze già esaminate.
  • La natura mafiosa di una nuova organizzazione autonoma può essere desunta, mediante una valutazione coordinata, dalle modalità dei delitti-scopo, dalla disponibilità di armi, dal conflitto con associazioni tradizionali e dagli effetti di intimidazione, assoggettamento e omertà prodotti sul territorio, purché tali elementi rivelino stabilità, organizzazione e reale capacità intimidatoria.
  • La formazione di un nuovo gruppo in un territorio già interessato dalla presenza di cosche mafiose non esclude il reato associativo mafioso quando il nuovo sodalizio riproduca struttura e finalità del gruppo storico, commetta analoghi reati e sfrutti la notorietà dell'organizzazione originaria per mantenere o rafforzare l'assoggettamento intimidatorio.
  • L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede la prova dell'esistenza effettiva dell'associazione mafiosa che si intende agevolare; non è sufficiente che tale associazione sia soltanto ipotizzata.
  • La partecipazione a un'associazione mafiosa può essere desunta da indicatori fattuali gravi e precisi, quali il ruolo organizzativo, la custodia e il trasporto di armi, la partecipazione ai delitti-scopo, l'uso di strumenti e modalità operative comuni e altri comportamenti concludenti, senza automatismi probatori e con riferimento allo specifico periodo contestato.

Come è indicizzato

MaterieAssociazione per delinquere di tipo mafiosoImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiReati contro la PAProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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