Cassazione Penale, Sentenza n. 33324/2026 del 11/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per più reati; la Corte d'appello aveva dichiarato prescritti tutti i reati salvo quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi ai capi D), D1), D2) ed E), confermando per tali fatti l'affermazione di responsabilità e mitigando la pena. Un precedente ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile dalla Settima sezione penale. Con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., l'imputato ha dedotto errori percettivi di fatto. Quanto al capo E), ha sostenuto che la Corte di cassazione non avrebbe considerato una sentenza assolutoria del Tribunale di Roma e il verbale di sequestro della Guardia di finanza, dai quali sarebbe risultato che la documentazione contabile era già nella disponibilità dell'autorità giudiziaria e non dell'imputato. Quanto ai capi D1) e D2), relativi alla distrazione di un credito di 22.272 euro, ha sostenuto che l'operazione mirava alla ricapitalizzazione di una società del gruppo e alla salvaguardia dell'intero gruppo societario, con conseguente esclusione del dolo distrattivo. La Corte ha ritenuto che le censure non denunciassero un errore percettivo, ma mirassero a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti. Ha inoltre rilevato che la precedente ordinanza aveva espressamente considerato la sentenza del Tribunale di Roma, che tale assoluzione riguardava altre società e che il ricorrente non aveva dimostrato che il sequestro avesse riguardato l'intera documentazione della società fallita interessata dal procedimento. Quanto alle distrazioni, il ricorrente aveva prospettato una ricostruzione alternativa senza indicare specificamente una prova oggetto di omissione o travisamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile il ricorso straordinario. Ha ribadito che l'art. 625-bis c.p.p. consente di dedurre soltanto l'omessa considerazione totale di uno o più motivi oppure un errore percettivo relativo agli atti interni al giudizio di legittimità, purché decisivo. Sono invece esclusi gli errori di valutazione, gli errori di giudizio, l'errata interpretazione delle norme e il travisamento del significato delle prove. Nel caso concreto, la sentenza del Tribunale di Roma era stata espressamente presa in considerazione dalla precedente ordinanza; le ulteriori doglianze tendevano a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 4.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
Il rimedio è eccezionale e non può essere esteso oltre i casi espressamente considerati; consente di correggere l'omessa considerazione totale di motivi o l'errore percettivo decisivo sugli atti interni al giudizio di legittimità, non gli errori valutativi o di giudizio.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato quale criterio per la riproduzione dei motivi del ricorso nei limiti strettamente necessari.
art. 14 disp. gen.
Richiamato a fondamento del divieto di estendere analogicamente il rimedio straordinario, data la sua natura eccezionale.
art. 216, primo comma, n. 1, legge fall.
Norma incriminatrice richiamata in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e al dolo generico della condotta distrattiva.
art. 216, primo comma, n. 2, legge fall.
Norma incriminatrice richiamata in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale e alla sottrazione delle scritture contabili.
Richiamato nel precedente ricorso per cassazione in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato nel precedente ricorso per cassazione in relazione al contenuto della motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio eccezionale, derogatorio rispetto alla stabilità del giudicato, e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
- L'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. consiste nell'omessa considerazione totale di un motivo oppure in un errore percettivo nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, purché l'errore sia decisivo e abbia determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'omissione o l'inesatta percezione.
- Non costituiscono errore di fatto deducibile con ricorso straordinario gli errori di valutazione della prova, gli errori di giudizio, gli errori nell'interpretazione o applicazione della legge e il travisamento del significato delle risultanze probatorie.
- Quando la Corte di cassazione ha espressamente preso in considerazione un documento o una circostanza e ne ha valutato la rilevanza, la contestazione della correttezza di tale valutazione non configura errore percettivo, ma dissenso sul giudizio, non deducibile ex art. 625-bis c.p.p.
- Il ricorso straordinario non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa prospettazione dei fatti.
- In materia di bancarotta fraudolenta, la mera prospettazione di una diversa finalità dell'operazione distrattiva, senza l'indicazione specifica di una prova decisiva omessa o travisata dalla Corte di cassazione, non integra errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione originario travolge gli atti successivi e impedisce di fondare il ricorso straordinario su valutazioni riferite a tali atti.
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