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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33325/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Nel procedimento relativo a un condannato al quale la Corte di appello di Lecce aveva applicato la detenzione domiciliare sostitutiva, il magistrato di sorveglianza ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti della Corte territoriale. Il contrasto riguardava l'individuazione del giudice competente a incaricare l'UEPE territorialmente competente di elaborare il programma di trattamento. Il magistrato di sorveglianza sosteneva che la Corte di appello avesse indebitamente demandato alla fase esecutiva un'attività propria del giudice della cognizione, in violazione degli artt. 56, 58 e 62 della legge n. 689/1981, come modificati dal d.lgs. n. 150/2022. La Corte di appello riteneva invece possibile applicare la detenzione domiciliare sostitutiva senza attendere il programma dell'UEPE, che sarebbe stato elaborato successivamente, nella fase esecutiva, dal magistrato di sorveglianza, chiamato a conformare o modificare modalità esecutive e prescrizioni in relazione alle esigenze del condannato. Il Pubblico ministero ha concluso per la competenza della Corte di appello di Lecce.

La decisione

La Corte di cassazione ha riconosciuto l'esistenza di un conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., poiché due giudici ordinari avevano rifiutato di occuparsi della medesima questione, determinando una situazione di stasi del procedimento. Ha dichiarato competente la Corte di appello di Lecce, quale giudice della cognizione, a richiedere all'UEPE competente la formulazione del programma di trattamento relativo alla detenzione domiciliare sostitutiva. La Corte ha ritenuto che l'art. 56, comma 2, della legge n. 689/1981 imponga al giudice della cognizione di disporre la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto del programma di trattamento elaborato dall'UEPE, necessariamente anteriore alla pronuncia. Al magistrato di sorveglianza compete invece la successiva fase esecutiva, nella quale può confermare o modificare le prescrizioni ai sensi dell'art. 62 della medesima legge. Gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Lecce.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1, lett. a), c.p.p.

    due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza della medesima questione

    La disposizione fonda il conflitto negativo di competenza quando il rifiuto di entrambi i giudici determina una situazione di stasi non altrimenti eliminabile se non mediante l'intervento della Corte di cassazione.

  • art. 56, comma 2, legge n. 689/1981

    la detenzione domiciliare sostitutiva viene disposta tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'UEPE

    Il giudice della cognizione deve acquisire e valutare il programma di trattamento dell'UEPE prima di applicare la detenzione domiciliare sostitutiva.

  • art. 58, legge n. 689/1981

    È richiamato quale disposizione che, secondo il magistrato di sorveglianza, attribuirebbe alla Corte di appello l'attività relativa al programma di trattamento.

  • art. 62, legge n. 689/1981

    La norma attribuisce al magistrato di sorveglianza, nella fase esecutiva, il potere di confermare o modificare modalità di esecuzione e prescrizioni della pena sostitutiva.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    È richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero.

  • d.lgs. n. 150/2022

    È indicato quale fonte normativa modificativa degli artt. 56, 58 e 62 della legge n. 689/1981.

Massime di principio

  • Quando l'applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva richiede di tenere conto del programma di trattamento elaborato dall'UEPE, la richiesta di elaborazione del programma compete al giudice della cognizione e deve precedere la pronuncia sulla pena sostitutiva.
  • Il magistrato di sorveglianza interviene nella successiva fase esecutiva della pena sostitutiva, potendo confermare o modificare modalità di esecuzione e prescrizioni in base alle esigenze del condannato, ma non sostituendosi al giudice della cognizione nella preventiva acquisizione del programma di trattamento necessario alla decisione sull'applicazione della pena.
  • Sussiste conflitto negativo di competenza quando due giudici ordinari rifiutano di prendere cognizione della medesima questione e tale rifiuto determina una stasi procedimentale non eliminabile senza l'intervento della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale

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