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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24551/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA richiesto da una società dopo il pagamento, in data 22.01.2010, della maggiore IVA assolta in dogana a seguito di una revisione doganale che aveva accertato un errore nella dichiarazione presentata nel 2007. La CTP e poi la CTR avevano ritenuto tardiva l’istanza di rimborso, applicando il termine biennale di decadenza di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e ritenendo non retroattiva la modifica dell’art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotta dal d.l. n. 1 del 2012. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 e del principio di neutralità dell’IVA di cui all’art. 1 della Direttiva 2006/112/CE, sostenendo che la nuova disciplina doveva applicarsi anche al caso di specie o, comunque, che la preclusione alla rivalsa andava disapplicata per contrasto con il diritto unionale, con conseguente diritto alla detrazione entro il termine biennale decorrente dal pagamento della maggiore imposta. L’Agenzia ha resistito eccependo anche il difetto di prova dei poteri di rappresentanza di chi aveva sottoscritto il ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare sul difetto di procura, ritenendo che l’amministratore delegato, quale organo della persona giuridica, non ha l’onere di dimostrare la propria qualità e che incombe a chi contesta la rappresentanza fornire la prova negativa. Nel merito ha però ritenuto infondato il ricorso: ha affermato che la modifica dell’art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, pur funzionale ad adeguare la normativa interna al principio di neutralità dell’IVA, non consente di rimettere in discussione un rapporto già esaurito né di superare la decadenza maturata; ha precisato che, anche per l’IVA versata in dogana, il diritto di detrazione/rimborso deve essere esercitato entro il termine biennale decorrente dal pagamento della maggiore imposta; ha ritenuto che, essendo il pagamento avvenuto il 22.01.2010 e l’istanza presentata il 14.05.2012, il termine era ormai scaduto. Ha inoltre escluso che ciò contrasti con il diritto UE, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla legittimità di termini decadenziali purché rispettosi del principio di equivalenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    nella formulazione previgente e in quella modificata dall’art. 93 del d.l. n. 1 del 2012

    La versione previgente vietava la rivalsa dell’IVA accertata; la versione modificata consente la rivalsa e il correlato diritto alla detrazione/rimborso, ma non elimina la necessità di esercitare il diritto entro un termine decadenziale. La modifica non opera retroattivamente su rapporti già esauriti.

  • art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992

    termine biennale di decadenza

    L’istanza di rimborso deve essere proposta entro due anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione; nella specie il termine era decorso.

  • art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla CTR quale dies a quo del rimborso

    La Corte valorizza il momento del pagamento della maggiore imposta quale riferimento temporale per il computo del termine di rimborso, in coerenza con la disciplina sulla detrazione e con il termine di decadenza applicabile.

  • art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972

    termine biennale per l’esercizio del diritto alla detrazione

    Il termine per la detrazione decorre dal pagamento della maggiore IVA addebitata in rivalsa e non dalla originaria esigibilità dell’imposta.

  • art. 93 del d.l. n. 1 del 2012

    modifica dell’art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    La norma ha eliminato il divieto di rivalsa dell’IVA accertata per rendere la disciplina conforme al principio di neutralità dell’IVA.

  • art. 1 della Direttiva 2006/112/CE

    principio di neutralità dell’IVA

    Il principio di neutralità impone che l’IVA gravi sul consumo e non sui soggetti passivi, ma non esclude che il legislatore nazionale preveda termini decadenziali per l’esercizio della detrazione/rimborso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge dedotta in cassazione

    È la norma processuale evocata come parametro del motivo unico di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la modifica legislativa che consente la rivalsa della maggiore imposta accertata e il correlato diritto alla detrazione non ha efficacia retroattiva tale da riaprire rapporti ormai esauriti o da neutralizzare decadenze già maturate.
  • Il diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA può essere sottoposto a un termine decadenziale; ciò non contrasta di per sé con il principio di neutralità dell’imposta, purché la disciplina nazionale rispetti il principio di equivalenza e non renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
  • Quando la maggiore IVA è stata pagata, il dies a quo del termine per l’esercizio del diritto restitutorio va individuato nel pagamento dell’imposta e non nel successivo mutamento normativo che renda astrattamente esercitabile la detrazione.
  • Nel giudizio civile, la qualità di organo rappresentativo della persona giuridica non deve essere provata dalla parte che la invoca; grava invece su chi contesta la rappresentanza l’onere di dedurre tempestivamente e dimostrare il difetto dei poteri rappresentativi.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaPrimato del diritto dell'Unione europeaTutela del legittimo affidamento

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