Cassazione Penale, Ordinanza n. 00801/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo grado una condanna per lesioni stradali aggravate dallo stato di ebbrezza; la Corte d'appello, in riforma, ha riqualificato il fatto nella più lieve ipotesi di lesioni colpose ex art. 590 c.p. e guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d.lgs. 285/1992, dichiarando non doversi procedere per difetto di querela in ordine alle lesioni e rideterminando la pena. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta validità ed effettività dell'avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l'esame alcolimetrico, richiamando gli artt. 114 disp. att. c.p.p., 354 c.p.p. e 178, lett. c), c.p.p. nonché l'art. 606 c.p.p.; con il secondo motivo ha denunciato manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per l'asserita errata valutazione della testimonianza dell'agente operante e il travisamento della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero censure già vagliate e disattese dal giudice di merito senza una critica analisi delle argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, ha richiamato il principio secondo cui, nei reati di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avviso alla persona sottoposta ad alcoltest della facoltà di farsi assistere da un difensore può essere fornita anche tramite la deposizione dell'agente operante, quando l'avviso non risulti dal verbale, purché il giudice ne valuti con rigorosa motivazione precisione, completezza, ragioni della mancata verbalizzazione e tempestività. Poiché la Corte territoriale aveva valorizzato la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria che aveva dato l'avviso e spiegato che la verbalizzazione era stata poi effettuata presso il comando, il ricorso è stato respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come fattispecie riqualificata dalla Corte d'appello per le lesioni colpose.
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma relativa alla guida in stato di ebbrezza, posta in concorso con le lesioni colpose e oggetto della decisione impugnata.
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Richiamato nella riqualificazione del fatto operata in appello.
Fattispecie originariamente contestata e ritenuta dal primo giudice; in appello è stata riqualificata in art. 590 c.p.
Invocato nel motivo di ricorso relativo all'avviso difensivo prima dell'alcoltest.
Invocato nel motivo di ricorso relativo alle attività di polizia giudiziaria e alla validità dell'avviso al difensore.
Invocato quale norma processuale violata con riferimento alla dedotta invalidità dell'avviso difensivo.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma di ricorso per cassazione richiamata per la dedotta violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma di ricorso per cassazione richiamata per il vizio di motivazione e il travisamento della prova.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia può essere desunta anche dalla testimonianza dell'agente operante quando l'avviso non sia riportato nel verbale, purché il giudice ne verifichi con motivazione rigorosa precisione, completezza, ragioni della mancata verbalizzazione e tempestività.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e senza una critica analitica delle ragioni della decisione.
- La deduzione di travisamento della prova o di illogicità motivazionale non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella svolta dal giudice di merito, se quest'ultimo ha offerto un apparato argomentativo coerente e non manifestamente illogico.
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