Cassazione Penale, Ordinanza n. 00689/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per un furto, riducendo però la pena dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato il compendio probatorio; (2) erronea applicazione della legge penale sulle aggravanti contestate, in particolare l'aggravante del bagaglio di viaggiatore e quella dell'abuso di prestazione d'opera, nonché mancata riqualificazione del fatto nel reato di appropriazione di cose smarrite; (3) violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata applicazione di sanzioni pecuniarie o comunque di pene sostitutive in luogo della pena detentiva.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, rilevando che la motivazione della Corte di appello sulla responsabilità era puntuale e logica, fondata sulle immagini di videosorveglianza e sul riconoscimento effettuato dalla direttrice e dagli operanti di polizia giudiziaria. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo: ha confermato la correttezza della mancata riqualificazione ex art. 647 c.p., perché la persona offesa era in grado di ricostruire agevolmente dove avesse lasciato lo zaino, e ha ritenuto corretta anche la sussistenza delle aggravanti contestate. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la richiesta formulata in appello era generica e che il giudice di appello non aveva il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive fuori dalle ipotesi tassative previste dalla legge.
Norme richiamate
artt. 624, 625 n. 6, 61 n. 11 c.p.
indicati come base della condanna per furto aggravato, con riconoscimento delle aggravanti contestate
richiamato dalla difesa per il vizio di motivazione
richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova
richiamato dalla difesa in relazione al giudizio di responsabilità
art. 6 CEDU
richiamato dalla difesa a sostegno delle doglianze sulla responsabilità e sulla motivazione
art. 111 Cost.
richiamato dalla difesa a sostegno delle doglianze sul giusto processo
invocato per la riqualificazione del fatto in appropriazione di cose smarrite; la Corte esclude la configurabilità quando la cosa sia rintracciabile con relativa facilità
richiamato dalla difesa nel terzo motivo, ma non rilevante ai fini della decisione
richiamato dalla difesa nel terzo motivo, ma non rilevante ai fini della decisione
richiamato per l'istanza di applicazione di pene sostitutive avanzata in appello
la Corte afferma che delimita tassativamente i casi in cui il giudice di appello può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive
richiamato come limite al potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva
reato base per il furto contestato
aggravante relativa al furto di bagaglio di viaggiatore
aggravante dell'abuso di prestazione d'opera
reato alternativo prospettato dalla difesa, escluso in fatto
null
null
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica e puntuale sulla responsabilità.
- Il furto non può essere riqualificato in appropriazione di cose smarrite quando la persona offesa sia ancora in grado di ricostruire con relativa facilità il luogo di abbandono del bene; lo smarrimento presuppone l'impossibilità, al momento dell'appropriazione, di ricostituire il potere di fatto sulla cosa.
- L'aggravante del furto di bagaglio di viaggiatore è configurabile quando il bene sottratto costituisca effettivamente un bagaglio portato con sé dalla persona offesa.
- L'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera ricorre quando l'agente approfitti della propria attività lavorativa o di servizio per occultare o sottrarre il bene.
- La richiesta di applicazione di pene sostitutive in appello deve essere specifica e motivata sul punto; in mancanza, il giudice di appello non può applicarle d'ufficio, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
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