Cassazione Penale, Ordinanza n. 00690/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva ritenuto l'imputato responsabile del tentato furto in abitazione aggravato dall'uso di chiavi alterate o grimaldelli, condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed euro 100 di multa, mentre lo aveva assolto dal reato di lesioni perché il fatto non sussiste. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) carenza di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p.; 2) erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del tentato furto in abitazione di cui agli artt. 56 e 624-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi investivano questioni non devolute con l'atto di appello; pertanto la Corte territoriale aveva correttamente omesso di pronunciarsi su di esse e tali censure non possono essere proposte per la prima volta in cassazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della contestazione di tentato reato, in combinazione con il furto in abitazione.
Norma incriminatrice del tentato furto in abitazione contestato e confermato nei gradi di merito.
Aggravante oggetto del primo motivo di ricorso, censurata per difetto di motivazione.
Reato dal quale l'imputato è stato assolto in appello perché il fatto non sussiste.
Base della condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state specificamente devolute al giudice di appello; se la Corte territoriale non ha pronunciato su un punto non devoluto, la censura in cassazione è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La doglianza sulla motivazione relativa a un'aggravante o sugli elementi costitutivi del reato deve risultare coerentemente proposta nei gradi di merito, altrimenti non può essere esaminata per la prima volta in cassazione.
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