Cassazione Penale, Ordinanza n. 00691/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato de plano inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato e non da un difensore munito di iscrizione nell'albo speciale della Cassazione. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La persona sottoposta a procedimento penale ha impugnato il provvedimento del Presidente della Corte di appello di Bologna del 27 maggio 2025, con cui era stata disposta l'archiviazione degli atti relativi a una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dalla sentenza emerge che l'interessato ha presentato due successive istanze a questa Corte. Il motivo decisivo trattato dalla Cassazione non attiene al merito del beneficio richiesto, ma alla forma dell'impugnazione: il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, quindi senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità.
Norme richiamate
La modifica normativa richiamata dalla Corte è letta nel senso che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma richiede il ministero di un difensore abilitato.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi evidenti.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabile colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, è inammissibile.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile, la Corte può dichiararla de plano senza passare per una trattazione nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.; se la causa di inammissibilità dipende da colpa del ricorrente, può essere imposto anche il versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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