Cassazione Penale, Ordinanza n. 00692/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di due imputati per un furto continuato, esclusa una sola aggravante, con condanna anche al risarcimento del danno in favore della parte civile e alla provvisionale. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione di legge per avere il giudice di merito ritenuto valida la revoca del consenso del Procuratore Generale nell'ambito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, chiedendo in sostanza una nuova valutazione delle prove; 3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe riprodotto le argomentazioni del primo giudice senza confrontarsi con le specifiche doglianze difensive.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la revoca del consenso del Procuratore Generale intervenuta prima della decisione del giudice non è censurabile in cassazione secondo la giurisprudenza consolidata sul concordato in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità; la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata e logica quanto alla attendibilità della persona offesa, al possesso e alla restituzione di parte della refurtiva e alle movimentazioni bancarie. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si era limitata a motivare per relationem, ma aveva risposto specificamente ai motivi di gravame con un autonomo percorso argomentativo. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
La fattispecie di merito riguardava il reato di furto, contestato come reato continuato, con esclusione della sola aggravante ex art. 625 n. 2 c.p.
art. 625 n. 2 c.p.
È stata esclusa in appello la sola aggravante relativa al fatto commesso con violenza sulle cose o destrezza, come indicato nel testo.
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello, la revoca del consenso del Procuratore Generale intervenuta prima della decisione del giudice non è censurabile con ricorso per cassazione.
art. 606 c.p.p.
È richiamato implicitamente il sindacato di legittimità, nei limiti in cui non consente una nuova valutazione del compendio probatorio.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, la revoca del consenso da parte del Procuratore Generale, se intervenuta prima della decisione del giudice, non è di per sé censurabile con ricorso per cassazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre vizi che mirino a ottenere una nuova valutazione delle prove o del compendio istruttorio, poiché tale rivalutazione appartiene al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza d'appello può anche richiamare quella di primo grado, ma solo se il provvedimento contiene un autonomo percorso argomentativo idoneo a rispondere specificamente alle doglianze difensive.
- L'attendibilità della persona offesa, il possesso di parte della refurtiva e gli elementi oggettivi di riscontro possono integrare una motivazione sufficiente sulla responsabilità, se logicamente spiegati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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