Cassazione Penale, Ordinanza n. 00688/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GUP con cui gli era stata applicata, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata considerazione di elementi che, a suo dire, avrebbero imposto il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che il ricorso era proposto contro una sentenza di patteggiamento per ragioni non consentite dall'ordinamento, poiché i motivi di ricorso ammessi sono soltanto quelli relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di tali evenienze era ravvisabile nel caso concreto.
Norme richiamate
pena richiesta dalle parti
richiama il patteggiamento, cioè la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
delimita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi espressamente previsti dalla norma.
è la norma invocata dal ricorrente per sostenere la mancata emersione di una causa di proscioglimento immediato.
individua il reato oggetto di contestazione, cioè l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103
ha modificato l'art. 448 c.p.p. introducendo il comma 2-bis e restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
Corte cost. n. 186 del 2000
è richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Non è consentito utilizzare il ricorso contro il patteggiamento per sollecitare un controllo di merito sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo che la doglianza si collochi entro i limiti specifici previsti per l'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00687/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00689/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00690/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00691/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00692/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00693/2026 del 09/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →