Cassazione Penale, Ordinanza n. 00687/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato per un tentativo di furto commesso all'interno di un cantiere/locale aziendale, sulla base delle riprese di videosorveglianza e del successivo riconoscimento effettuato da un operante di polizia che aveva visto, poche ore dopo, un soggetto corrispondente per corporatura e abbigliamento a quello ripreso. Il ricorso per cassazione ha articolato sei motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 624 c.p. e dedotta improcedibilità dell'azione penale per mancanza di valida querela, sostenendo che il querelante non fosse legittimato; 2) erronea applicazione dell'art. 56 c.p., contestando la configurabilità del tentativo di furto; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163, comma 1, c.p.; 4) erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. per il diniego della particolare tenuità del fatto; 5) difetto di motivazione sulla determinazione della pena e violazione dell'art. 132 c.p.; 6) difetto di motivazione sui criteri di dosimetria della pena ai sensi degli artt. 125 c.p.p. e 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità, rilevando comunque che la querela era valida poiché proposta dal responsabile della filiale, titolare di una posizione di detenzione qualificata dei beni aziendali. Ha considerato manifestamente infondati gli altri motivi: il tentativo di furto era stato correttamente ritenuto sussistente; il diniego della sospensione condizionale dipendeva dai precedenti dell'imputato; la non applicazione della particolare tenuità del fatto era giustificata dalle modalità della condotta e dalle circostanze di introduzione nel cantiere; infine la pena era stata determinata richiamando e condividendo i criteri adottati in primo grado. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma contestata per il furto; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito avesse correttamente affermato la responsabilità per il tentativo di furto e la validità della querela.
art. 56 c.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la configurabilità del tentativo; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura, avendo la merito riconosciuto gli elementi costitutivi del tentativo di furto.
art. 163, comma 1, c.p.
La sospensione condizionale è stata negata in considerazione dei precedenti penali dell'imputato, come risultante dalla decisione di primo grado richiamata in appello.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa per le modalità del fatto e per le circostanze in cui l'imputato si è introdotto nel cantiere.
art. 132 c.p.
Richiamato per contestare la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ai criteri adottati dal primo giudice.
art. 125 c.p.p.
Invocato in relazione al preteso difetto di motivazione sulla dosimetria della pena; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 133 c.p.
Richiamato per i criteri di commisurazione della pena; la Corte ha reputato adeguato il rinvio ai criteri già applicati in primo grado.
art. 606, lett. b), c.p.p.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per erronea applicazione della legge penale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e puntuale.
- In caso di doppia conforme di condanna, le motivazioni di primo e secondo grado possono integrarsi in un unico complesso argomentativo, rilevante anche per valutare il diniego di benefici penali.
- La querela per il reato di furto può essere validamente proposta dal soggetto che, quale responsabile della filiale o dell'unità operativa, abbia una posizione di detenzione qualificata sui beni presenti nell'azienda.
- Il tentativo di furto è configurabile quando la merito accerti condotte univocamente dirette all'apprensione della cosa altrui, anche sulla base di elementi indiziari come riprese di videosorveglianza e successivo riconoscimento dell'agente.
- La sospensione condizionale della pena può essere legittimamente negata valorizzando i precedenti penali dell'imputato, purché il relativo giudizio risulti desumibile dalla motivazione complessiva della decisione di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta e il contesto fattuale rendano il fatto non occasionale o non marginale.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice d'appello condivida i criteri di commisurazione già applicati in primo grado e ne faccia espresso richiamo, senza necessità di una rinnovata analitica disamina se non siano dedotti specifici vizi.
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