Cassazione Civile, Ordinanza n. 29085/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale avviata nel 2014 e culminata in un PVC notificato alla società, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per il 2009 recuperando a tassazione maggiori IRES e IRAP per complessivi 242.820 euro in materia di transfer pricing, ritenendo che i prezzi praticati negli acquisti infragruppo dalla controllante svizzera fossero inferiori al valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR. Nel PVC la Guardia di Finanza aveva utilizzato un certo indicatore (NCP), mentre l'avviso di accertamento adottava un diverso metodo di rettifica, il TNMM, con indice ROS. La CTP accoglieva il ricorso della società ritenendo che l'Ufficio si fosse discostato integralmente dal PVC senza attivare un contraddittorio preventivo, e la CTR confermava l'annullamento per nullità dell'atto, qualificandolo come sostanzialmente novativo rispetto al PVC. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 12 L. 212/2000 e dell'art. 42 DPR 600/1973, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria conserva autonomia valutativa rispetto al PVC e che la diversa quantificazione o metodologia non determina di per sé lesione del diritto di difesa, esercitabile sia nella fase procedimentale sia nel processo tributario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui l'avviso di accertamento non è necessariamente vincolato al contenuto del PVC. La Corte ha affermato che, nel caso di accertamento a tavolino, non sussiste lesione del diritto di difesa per il solo fatto che la ripresa a tassazione nell'avviso sia di importo superiore o comunque difforme rispetto a quanto emerso nel PVC, poiché l'atto impositivo esplicita l'accertamento dell'Amministrazione e il giudice deve valutare la legittimità dell'avviso, non la sua coincidenza con il PVC. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa per la rettifica del valore normale nelle operazioni infragruppo ai fini del transfer pricing.
invocato dalla ricorrente come norma sul contraddittorio endoprocedimentale; la Corte esclude la violazione nel caso di accertamento a tavolino e per la sola divergenza tra PVC e avviso.
richiamato a sostegno della doglianza sull'atto impositivo; la Corte ritiene che la sentenza impugnata lo abbia applicato erroneamente annullando l'avviso per la sua difformità dal PVC.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario a tavolino l'avviso di accertamento non è necessariamente dipendente dal contenuto del processo verbale di constatazione: l'Ufficio può formulare una propria autonoma valutazione e una diversa quantificazione della pretesa.
- La sola circostanza che l'avviso di accertamento contenga una ripresa a tassazione superiore o comunque diversa rispetto a quella risultante dal PVC non integra, di per sé, una lesione del diritto di difesa del contribuente.
- Nel processo tributario il giudice deve verificare la legittimità e la fondatezza dell'atto impositivo nei suoi contenuti propri, non la sua mera coincidenza con le risultanze del PVC.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è necessario in ogni accertamento a tavolino; la sua mancanza non determina automaticamente nullità dell'avviso se l'ordinamento non lo prevede come obbligatorio nel caso concreto.
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