Cassazione Civile, Ordinanza n. 01703/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente, socia al 49% di una società di capitali operante nel settore della riparazione e manutenzione di motori marini e del rimessaggio di imbarcazioni, ha impugnato un avviso di accertamento per il 2009 con cui l'Ufficio, dopo avere riscontrato maggiori ricavi nei confronti della società sulla base del confronto tra preventivi, documentazione extracontabile, pagamenti e fatturazione, aveva imputato alla socia maggiori redditi da partecipazione in ragione della ristretta base partecipativa della società. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio valorizzando la documentazione extracontabile e la presunzione di utili non contabilizzati e distribuiti. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 per asserito illegittimo ricorso all'accertamento induttivo invece che analitico; 2) violazione della medesima norma per l'assunto che tale metodo non sarebbe applicabile a società artigiane pur costituite in forma di capitali; 3) vizio motivazionale sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi fondati su documentazione extracontabile e sul carattere solo prospettico del business plan; 4) vizio motivazionale sulla presunzione di distribuzione degli utili, ritenuta dalla CTR sulla sola base della ristretta compagine sociale e del rapporto di coniugio tra i soci.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con onere del contribuente di fornire prova contraria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuova questione non risultante dalla sentenza impugnata e non supportata da elementi sulla natura artigiana della società. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti dell'omesso esame/assenza di motivazione apparente; nel caso concreto la CTR aveva invece svolto una motivazione ampia e coerente, analizzando la documentazione per ritenere che i preventivi fossero note pro-forma di lavori già eseguiti e che gli elementi acquisiti integrassero presunzioni idonee a dimostrare ricavi non contabilizzati. Nessuna statuizione sulle spese per difese scritte dell'Agenzia; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente all'Amministrazione, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, di ricostruire induttivamente il reddito mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con conseguente onere del contribuente di provare il contrario
art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
consente l'accertamento induttivo anche ai fini IVA, sulla base di presunzioni semplici qualificate, quando emergano incongruenze tra dati dichiarati e condizioni di esercizio dell'attività
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
è il parametro invocato per la denuncia di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
il vizio motivazionale non è più deducibile nei termini tradizionali, residuando solo l'ipotesi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone il versamento, da parte del soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando questa risulti intrinsecamente inattendibile per antieconomicità del comportamento del contribuente.
- Ai fini dell'accertamento induttivo, sono utilizzabili presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; quando l'Ufficio le alleghi in modo adeguato, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria e dimostrare la correttezza delle dichiarazioni.
- La documentazione extracontabile, se corroborata dal confronto con pagamenti, preventivi e fatturazione, può integrare un quadro indiziario idoneo a dimostrare ricavi non contabilizzati.
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è ammissibile solo nei limiti residui dell'assenza di motivazione, della motivazione apparente o dell'incomprensibilità del percorso logico della sentenza impugnata.
- In cassazione non sono deducibili questioni nuove che non risultino trattate nei gradi di merito e che non siano accompagnate dall'indicazione degli elementi necessari a dimostrarne la precedente deduzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01564/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01565/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01566/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01567/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01570/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01574/2024 del 16/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →