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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01703/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente, socia al 49% di una società di capitali operante nel settore della riparazione e manutenzione di motori marini e del rimessaggio di imbarcazioni, ha impugnato un avviso di accertamento per il 2009 con cui l'Ufficio, dopo avere riscontrato maggiori ricavi nei confronti della società sulla base del confronto tra preventivi, documentazione extracontabile, pagamenti e fatturazione, aveva imputato alla socia maggiori redditi da partecipazione in ragione della ristretta base partecipativa della società. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio valorizzando la documentazione extracontabile e la presunzione di utili non contabilizzati e distribuiti. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 per asserito illegittimo ricorso all'accertamento induttivo invece che analitico; 2) violazione della medesima norma per l'assunto che tale metodo non sarebbe applicabile a società artigiane pur costituite in forma di capitali; 3) vizio motivazionale sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi fondati su documentazione extracontabile e sul carattere solo prospettico del business plan; 4) vizio motivazionale sulla presunzione di distribuzione degli utili, ritenuta dalla CTR sulla sola base della ristretta compagine sociale e del rapporto di coniugio tra i soci.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con onere del contribuente di fornire prova contraria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuova questione non risultante dalla sentenza impugnata e non supportata da elementi sulla natura artigiana della società. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti dell'omesso esame/assenza di motivazione apparente; nel caso concreto la CTR aveva invece svolto una motivazione ampia e coerente, analizzando la documentazione per ritenere che i preventivi fossero note pro-forma di lavori già eseguiti e che gli elementi acquisiti integrassero presunzioni idonee a dimostrare ricavi non contabilizzati. Nessuna statuizione sulle spese per difese scritte dell'Agenzia; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando questa risulti intrinsecamente inattendibile per antieconomicità del comportamento del contribuente.
  • Ai fini dell'accertamento induttivo, sono utilizzabili presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; quando l'Ufficio le alleghi in modo adeguato, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria e dimostrare la correttezza delle dichiarazioni.
  • La documentazione extracontabile, se corroborata dal confronto con pagamenti, preventivi e fatturazione, può integrare un quadro indiziario idoneo a dimostrare ricavi non contabilizzati.
  • Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è ammissibile solo nei limiti residui dell'assenza di motivazione, della motivazione apparente o dell'incomprensibilità del percorso logico della sentenza impugnata.
  • In cassazione non sono deducibili questioni nuove che non risultino trattate nei gradi di merito e che non siano accompagnate dall'indicazione degli elementi necessari a dimostrarne la precedente deduzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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