Cassazione Civile, Ordinanza n. 32047/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’amministrazione ha recuperato per l’anno 2017 il PREU relativo a un apparecchio da intrattenimento ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS rinvenuto nei locali della società, ritenuto dotato di scheda non conforme e non collegato alla rete telematica. L’Ufficio ha determinato induttivamente la base imponibile ai sensi dell’art. 1, comma 646, lett. a), L. n. 190/2014, applicando anche sanzioni. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto solo in parte, con rideterminazione del dovuto sulla base di una dichiarazione extraprocessuale di un terzo che affermava un utilizzo dell’apparecchio per soli tre giorni; in appello l’Agenzia ha ottenuto la riforma della decisione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 1, comma 646, lett. a), L. n. 190/2014 e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che la dichiarazione scritta del terzo dovesse valere come prova contraria idonea a superare la determinazione presuntiva della base imponibile; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il giudice d’appello considerato l’istanza di ammissione della testimonianza scritta del medesimo terzo a conferma della dichiarazione resa. La Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo e inammissibile il primo, osservando che la disciplina speciale sul PREU richiede prova documentale contraria per ridurre il forfait giornaliero e che la dichiarazione prodotta era stata motivatamente giudicata troppo generica e priva di affidabilità, oltre a non potersi trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la doglianza riguardava non un fatto storico omesso, ma la mancata ammissione di un mezzo istruttorio; ha inoltre escluso che la testimonianza scritta potesse superare la previsione speciale dell’art. 1, comma 647, L. n. 190/2014, che consente la riduzione dell’imponibile forfetario solo in presenza di prova documentale contraria. Ha quindi reputato inammissibile anche il motivo sulla violazione di legge, perché volto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito, già motivatamente esclusa dalla Corte territoriale sulla base della genericità della dichiarazione del terzo e della coerenza degli atti di verifica. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e, in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le statuizioni sanzionatorie di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove già apprezzate dal giudice di appello.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non comprende l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori o di istanze probatorie se il fatto storico è stato comunque esaminato.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a prova legale; non quando si contesti il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
L’onere dell’amministrazione di provare la fondatezza della pretesa tributaria va letto in coerenza con la normativa sostanziale tributaria e non elimina le presunzioni legali previste da discipline speciali.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
La prova testimoniale nel processo tributario è ammessa solo se ritenuta necessaria dal giudice e non supera i limiti derivanti dalle norme speciali di settore che richiedano prova documentale.
art. 1, comma 646, lett. a), L. n. 190/2014
Per gli apparecchi non collegati alla rete o che non consentono la lettura dei dati, la base imponibile del PREU è determinata in via presuntiva su imponibile medio forfetario giornaliero.
art. 1, comma 647, L. n. 190/2014
La riduzione del forfait opera solo in presenza di prova documentale contraria dell’effettivo numero di giorni di operatività dell’apparecchio.
art. 39-quater, commi 2 e 3, d.l. n. 269/2003
Il PREU è dovuto anche per apparecchi privi di nulla osta; se i dati di gioco non sono leggibili o sono alterati, l’amministrazione determina induttivamente le somme giocate.
art. 39, commi 13 e 13-bis, d.l. n. 269/2003
Il PREU ha base annuale ed è versato con modalità periodiche e a saldo secondo le previsioni ministeriali.
La testimonianza scritta rientra nel genus della prova testimoniale e non può essere utilizzata per aggirare i limiti imposti dalla disciplina sostanziale speciale.
La definizione del giudizio conforme alla proposta può giustificare la condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende, quale reazione alla lite temeraria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la disciplina sostanziale speciale può imporre un regime probatorio più rigoroso rispetto alla regola processuale generale; la prova testimoniale o scritta non può elidere un onere di prova documentale espressamente previsto dalla legge.
- Quando il legislatore stabilisce una determinazione presuntiva dell’imponibile, il contribuente può superarla solo mediante la prova contraria tipicamente richiesta dalla norma; la mera dichiarazione di terzo, se generica o priva di adeguata affidabilità, non è sufficiente.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli mezzi istruttori o di una richiesta di prova; se il fatto è stato comunque valutato, il motivo è inammissibile.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a un mezzo di prova un valore legale diverso da quello previsto o si discosta dalla regola di valutazione imposta dalla legge; non è sufficiente contestare il cattivo apprezzamento delle risultanze probatorie.
- In materia di PREU sugli apparecchi da intrattenimento non collegati alla rete o con dati non leggibili, la base imponibile si determina forfetariamente sull’intero anno solare salvo prova documentale dell’effettiva minore operatività dell’apparecchio.
- La testimonianza scritta nel processo tributario resta soggetta ai limiti della disciplina speciale e non può essere ammessa o valorizzata in modo da neutralizzare una previsione di legge che richieda specificamente prova documentale contraria.
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