Cassazione Civile, Ordinanza n. 35646/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Il contribuente ha impugnato sei intimazioni di pagamento relative a debiti fiscali (IVA, IRAP e altro) riferiti ad anni d’imposta di una società di persone già cancellata dal registro delle imprese. In primo grado aveva dedotto: l’inesistenza o invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni; la violazione del principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 L. n. 212/2000; l’intervenuta prescrizione del credito tributario. La CTR ha invece ritenuto valide le notifiche delle cartelle, eseguite alla società dopo la cancellazione, e ha affermato che la cancellazione non ne aveva comportato l’estinzione perché vi erano ancora rapporti giuridici pendenti, con conseguente responsabilità del socio. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. per avere la CTR reputato rituali notifiche effettuate alla società estinta invece che ai soci, e con il secondo motivo l’omesso esame della prescrizione della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la cancellazione dal registro delle imprese abbia determinato l’estinzione della società di persone, salvo prova contraria della concreta continuazione dell’attività sociale, prova non fornita. Ha quindi affermato che le cartelle presupposte alle intimazioni avrebbero dovuto essere notificate ai soci e non alla società ormai estinta; di conseguenza le notifiche delle cartelle sono state giudicate invalide e ciò ha travolto anche le successive intimazioni di pagamento. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente contro le intimazioni di pagamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la controricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"effetto espansivo" nei confronti delle società di persone
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società anche per le società di persone, salvo prova contraria della continuazione dell’attività sociale; non rileva la mera pendenza di rapporti non definiti.
Richiamato dal contribuente come principio di collaborazione, ma il motivo corrispondente non è stato esaminato perché assorbito.
art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
L’estinzione della società non impedisce l’iscrizione a ruolo di tributi non versati a nome della società estinta e l’azione del credito verso i soci.
Per le società di persone la prova contraria all’estinzione richiede la dimostrazione della perdurante operatività sociale; solo in tal caso è giustificabile la cancellazione della cancellazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge utilizzata per censurare l’interpretazione dell’art. 2495 c.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per lamentare l’omesso esame della prescrizione, motivo poi assorbito.
Una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese determina la sua estinzione, salvo che sia provata la concreta e perdurante continuazione dell’attività sociale nonostante la cancellazione.
- La prova contraria all’estinzione non può consistere nella sola pendenza di rapporti giuridici non definiti, ma richiede elementi dinamici idonei a dimostrare che l’impresa abbia continuato a operare.
- Dopo l’estinzione della società, i debiti sociali non si estinguono ma si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità loro proprio; gli atti di riscossione devono essere indirizzati ai soci e non alla società non più esistente.
- La ricezione di atti presso la sede sociale o presso la residenza del liquidatore, da sola, non dimostra la permanenza in vita della società né la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
- Quando la nullità o invalidità dell’atto presupposto travolge l’atto consequenziale, l’accoglimento del motivo sulla notificazione delle cartelle rende superfluo l’esame di ulteriori censure, come quella sulla prescrizione.
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