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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35970/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia trae origine da un lodo arbitrale che aveva disposto il trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di un immobile sito in Cannaregio in favore della parte promissaria acquirente, subordinando il trasferimento al pagamento del residuo prezzo, quantificato in euro 222.325,00. La Corte d'appello di Venezia aveva rigettato l'impugnazione del lodo. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma dal testo emerge che la Corte di cassazione ha esaminato in via pregiudiziale la procedibilità del ricorso, rilevando il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notifica. La ricorrente sosteneva, in sostanza, la censura contro la decisione d'appello e il lodo arbitrale, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito perché non risultavano rispettati gli oneri di deposito richiesti per il giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito, da parte della ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Ha escluso che potesse operare la deroga elaborata dalla giurisprudenza più recente, perché la sentenza non era comunque nella disponibilità del giudice tramite il controricorrente o il fascicolo d'ufficio e, inoltre, la notifica del ricorso non si era perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, tenuto conto della sospensione feriale applicabile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base del trasferimento coattivo dell'immobile disposto nel lodo arbitrale

  • art. 369 c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica, onere funzionale alla verifica della tempestività dell'impugnazione

  • art. 6 CEDU

    evocato per affermare che le regole processuali interne non possono comprimere in modo sproporzionato il diritto di accesso al giudice

  • art. 47 Carta di Nizza

    richiamato per il principio del diritto a un equo processo in tempi ragionevoli, da bilanciare con le regole di accesso alle impugnazioni

  • art. 1 L. n. 742 del 1969

    indicato nella versione modificata per stabilire il periodo di sospensione feriale dei termini processuali

  • art. 16, comma 1, D.L. n. 132 del 2014 conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014

    richiamato per l'immediata applicabilità della riduzione del periodo di sospensione feriale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per individuare il parametro dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è un onere processuale essenziale: la sua omissione comporta improcedibilità, salvo che l'atto risulti comunque nella disponibilità del giudice per altre vie idonee.
  • La rigorosa applicazione dell'art. 369 c.p.c. deve essere letta in modo compatibile con il diritto di accesso al giudice e con il diritto a un equo processo, ma la deroga al formalismo è ammessa solo quando lo scopo della norma risulti comunque raggiunto.
  • La procedibilità del ricorso può essere salvata, nonostante l'omesso deposito della sentenza e della relata, se il giudice è comunque in grado di verificare tempestività e contenuto della decisione impugnata grazie alla produzione del controricorrente o all'acquisizione del fascicolo d'ufficio.
  • La verifica della tempestività dell'impugnazione deve tener conto della disciplina vigente ratione temporis sulla sospensione feriale dei termini, applicando immediatamente la riduzione del periodo di sospensione secondo il principio tempus regit actum.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile o comunque soccombente, le spese del giudizio seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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