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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22572/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per l'anno 2008. L'Amministrazione fiscale aveva disconosciuto costi sostenuti dalla società contribuente, ritenendo che fosse intervenuta sovraffatturazione da parte della consociata slovacca VHE International Transport s.r.l. e violazioni in materia di transfer pricing; inoltre sono stati contestati ricavi non contabilizzati (prestazioni inesistenti di alcuni autisti). I contribuenti hanno sollevato altresì questioni relative a possibile esterovestizione di VHE, all'apertura di una MAP sulla residenza di VHE, all'ammissibilità di principi e regolamenti UE (es. regolamento 904/2010) e all'asserita invalidità dell'atto impositivo per presunte dichiarazioni false dei verificatori.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di Vittorio e William Vallicelli perché hanno definito la lite avvalendosi della procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del decreto‑legge 119/2018. Quanto al ricorso principale proposto da Vallicelli Ermes s.r.l., la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione, ritenendo le censure in gran parte inammissibili o precluse (principalmente perché miravano a rimettere in discussione valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, o non attinenti al decisum della sentenza impugnata; alcuni motivi inoltre erano preclusi per la 'doppia conforme' tra i giudici di merito). Sono state confermate le considerazioni di merito della Commissione tributaria regionale sul disconoscimento dei costi e sull'asserita inesistenza di alcune prestazioni; la questione dell'esterovestizione di VHE è stata ritenuta irrilevante ai fini del decisum. Condanna della società contribuente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.600 oltre oneri e spese prenotate a debito; spese processuali tra i soci e l'Agenzia rimangono a carico delle parti anticipatarie.

Norme richiamate

  • art. 6, decreto‑legge 119/2018

    Consente la definizione agevolata della lite; la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per i soci che vi hanno fatto ricorso, facendo venir meno il loro interesse al giudizio di cassazione.

  • art. 100, cod. proc. civ.

    Riferito dai ricorrenti come norma violata per la presunta omissione di interesse processuale del giudice di merito rispetto alla questione dell'esterovestizione; la Corte ha ritenuto inammissibili tali censure.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    Dispositivi invocati per i motivi di cassazione (violazione di legge e omissione di motivazione/omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha valutato l'inammissibilità o l'insussistenza delle doglianze ex art. 360 in quanto attivate per criticare valutazioni di merito e per non essere attinenti al decisum.

  • artt. 132 (c.p.c.), 36 (d.lgs. 546/1992), 112 (c.p.c.)

    Richiamati per contestare omissioni nel contraddittorio e nell'esame delle prove; la Corte ha ritenuto i rilievi preclusi o non pertinenti rispetto al decisum.

  • art. 348 ter, cod. proc. civ.

    Richiamato dalla Corte per escludere alcuni motivi come preclusi in virtù della doppia conforme di merito.

  • art. 10 e art. 21, legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Invocate per censurare presunte irregolarità dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto inesistente la violazione nella misura in cui le doglianze non erano specifiche e non attinenti al decisum.

  • Direttive/Regolamenti UE (citati: direttiva 1798/2003, regolamento 904/2010)

    I ricorrenti hanno invocato norme UE relative alla cooperazione amministrativa e scambi di informazioni; la Corte ha dichiarato tali questioni inammissibili o irrilevanti poiché non erano state prospettate come motivo nel primo grado o non erano determinanti per il decisum.

  • artt. 2697 e 2729 cod. civ.

    Norme sull'onere della prova e sulle presunzioni; la Corte ha confermato che l'onere probatorio gravava sull'Amministrazione e che il giudice di merito ha ritenuto tale onere assolto: contestazioni che miravano a rimettere in discussione la valutazione di merito sono state ritenute inammissibili.

  • art. 109 e art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Richiamati in relazione ai criteri di imputazione dei redditi di partecipazione e alle regole sul transfer pricing; la Corte ha ritenuto non fondate le doglianze che chiedevano riesame del merito rispetto a tali accertamenti.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002

    Citato in sede di statuizione sulle spese; la Corte dà atto della relativa posizione (la motivazione è richiamata nella parte finale della sentenza).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette che con il ricorso per cassazione si rimetta in discussione l'apprezzamento di fatto del giudice di merito: le doglianze devono muovere dalla violazione di legge o da omissioni di motivazione chiaramente attinenti al 'decisum'.
  • Se una parte definisce la lite mediante istituti di definizione agevolata (es. art. 6 DL 119/2018), il giudizio si estingue per quella parte e viene meno il suo interesse a proseguire in cassazione.
  • Questioni non sollevate specificamente nel ricorso introduttivo o in primo grado (ad es. eccezioni relative a regolamenti UE o MAP) possono essere dichiarate inammissibili in cassazione per carenza di autosufficienza o per preclusione.
  • La 'doppia conforme' tra i giudici di merito preclude in cassazione la riproposizione di determinate questioni di fatto o prova già decise concordemente nei precedenti gradi.
  • L'onere della prova in materia tributaria grava sull'Amministrazione; tuttavia, se il giudice di merito ritiene l'onere assolto sulla base degli elementi istruttori, la valutazione dell'attendibilità probatoria è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, non per semplice dissenso.
  • Nel contenzioso tributario la rilevanza di elementi come l'esterovestizione o l'apertura di procedure MAP dipende dalla loro incidenza effettiva sul decisum: se la sentenza si fonda su riscontri diversi, tali questioni possono risultare irrilevanti.
  • Le impugnazioni generiche che non enunciano con precisione le violazioni di legge o che non si confrontano con la ratio decidendi sono destinate a essere dichiarate inammissibili.

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