Cassazione Civile, Sentenza n. 22572/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per l'anno 2008. L'Amministrazione fiscale aveva disconosciuto costi sostenuti dalla società contribuente, ritenendo che fosse intervenuta sovraffatturazione da parte della consociata slovacca VHE International Transport s.r.l. e violazioni in materia di transfer pricing; inoltre sono stati contestati ricavi non contabilizzati (prestazioni inesistenti di alcuni autisti). I contribuenti hanno sollevato altresì questioni relative a possibile esterovestizione di VHE, all'apertura di una MAP sulla residenza di VHE, all'ammissibilità di principi e regolamenti UE (es. regolamento 904/2010) e all'asserita invalidità dell'atto impositivo per presunte dichiarazioni false dei verificatori.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di Vittorio e William Vallicelli perché hanno definito la lite avvalendosi della procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del decreto‑legge 119/2018. Quanto al ricorso principale proposto da Vallicelli Ermes s.r.l., la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione, ritenendo le censure in gran parte inammissibili o precluse (principalmente perché miravano a rimettere in discussione valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, o non attinenti al decisum della sentenza impugnata; alcuni motivi inoltre erano preclusi per la 'doppia conforme' tra i giudici di merito). Sono state confermate le considerazioni di merito della Commissione tributaria regionale sul disconoscimento dei costi e sull'asserita inesistenza di alcune prestazioni; la questione dell'esterovestizione di VHE è stata ritenuta irrilevante ai fini del decisum. Condanna della società contribuente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.600 oltre oneri e spese prenotate a debito; spese processuali tra i soci e l'Agenzia rimangono a carico delle parti anticipatarie.
Norme richiamate
art. 6, decreto‑legge 119/2018
Consente la definizione agevolata della lite; la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per i soci che vi hanno fatto ricorso, facendo venir meno il loro interesse al giudizio di cassazione.
Riferito dai ricorrenti come norma violata per la presunta omissione di interesse processuale del giudice di merito rispetto alla questione dell'esterovestizione; la Corte ha ritenuto inammissibili tali censure.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Dispositivi invocati per i motivi di cassazione (violazione di legge e omissione di motivazione/omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha valutato l'inammissibilità o l'insussistenza delle doglianze ex art. 360 in quanto attivate per criticare valutazioni di merito e per non essere attinenti al decisum.
artt. 132 (c.p.c.), 36 (d.lgs. 546/1992), 112 (c.p.c.)
Richiamati per contestare omissioni nel contraddittorio e nell'esame delle prove; la Corte ha ritenuto i rilievi preclusi o non pertinenti rispetto al decisum.
Richiamato dalla Corte per escludere alcuni motivi come preclusi in virtù della doppia conforme di merito.
art. 10 e art. 21, legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Invocate per censurare presunte irregolarità dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto inesistente la violazione nella misura in cui le doglianze non erano specifiche e non attinenti al decisum.
Direttive/Regolamenti UE (citati: direttiva 1798/2003, regolamento 904/2010)
I ricorrenti hanno invocato norme UE relative alla cooperazione amministrativa e scambi di informazioni; la Corte ha dichiarato tali questioni inammissibili o irrilevanti poiché non erano state prospettate come motivo nel primo grado o non erano determinanti per il decisum.
Norme sull'onere della prova e sulle presunzioni; la Corte ha confermato che l'onere probatorio gravava sull'Amministrazione e che il giudice di merito ha ritenuto tale onere assolto: contestazioni che miravano a rimettere in discussione la valutazione di merito sono state ritenute inammissibili.
art. 109 e art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Richiamati in relazione ai criteri di imputazione dei redditi di partecipazione e alle regole sul transfer pricing; la Corte ha ritenuto non fondate le doglianze che chiedevano riesame del merito rispetto a tali accertamenti.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002
Citato in sede di statuizione sulle spese; la Corte dà atto della relativa posizione (la motivazione è richiamata nella parte finale della sentenza).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette che con il ricorso per cassazione si rimetta in discussione l'apprezzamento di fatto del giudice di merito: le doglianze devono muovere dalla violazione di legge o da omissioni di motivazione chiaramente attinenti al 'decisum'.
- Se una parte definisce la lite mediante istituti di definizione agevolata (es. art. 6 DL 119/2018), il giudizio si estingue per quella parte e viene meno il suo interesse a proseguire in cassazione.
- Questioni non sollevate specificamente nel ricorso introduttivo o in primo grado (ad es. eccezioni relative a regolamenti UE o MAP) possono essere dichiarate inammissibili in cassazione per carenza di autosufficienza o per preclusione.
- La 'doppia conforme' tra i giudici di merito preclude in cassazione la riproposizione di determinate questioni di fatto o prova già decise concordemente nei precedenti gradi.
- L'onere della prova in materia tributaria grava sull'Amministrazione; tuttavia, se il giudice di merito ritiene l'onere assolto sulla base degli elementi istruttori, la valutazione dell'attendibilità probatoria è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, non per semplice dissenso.
- Nel contenzioso tributario la rilevanza di elementi come l'esterovestizione o l'apertura di procedure MAP dipende dalla loro incidenza effettiva sul decisum: se la sentenza si fonda su riscontri diversi, tali questioni possono risultare irrilevanti.
- Le impugnazioni generiche che non enunciano con precisione le violazioni di legge o che non si confrontano con la ratio decidendi sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
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