Cassazione Civile, Ordinanza n. 00771/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori redditi non dichiarati e contestato il trattamento IVA di provvigioni percepite da un agente di commercio per la conclusione di contratti riferiti a una società estera/estero-vestita. In primo grado i ricorsi del contribuente erano stati respinti; in appello la decisione è stata riformata solo in parte, escludendo l'IVA per difetto di territorialità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, assumendo che il giudice di appello avesse deciso su una questione non dedotta; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992; 3) violazione delle norme in tema di accertamento e di prova, sostenendo che la sentenza avesse disatteso il valore probatorio del PVC e alleggerito indebitamente l'onere della prova del contribuente; 4) violazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, per avere ritenuto fuori campo IVA prestazioni di intermediazione senza adeguata dimostrazione che le operazioni intermediate si fossero concluse fuori dal territorio nazionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo per vizio di motivazione apparente, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione d'appello è stata censurata non per una diversa ricostruzione nel merito, ma perché la motivazione non esponeva in modo intelligibile il percorso logico-giuridico seguito, soprattutto rispetto ai fatti accertati nel PVC sulla sede estera della società committente e sulla spedizione della merce da un magazzino sito in Italia.
Norme richiamate
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice altera petitum e causa petendi o attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato; nel caso concreto il vizio è escluso perché la questione della territorialità IVA era già stata dedotta nel giudizio di merito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-argomentativo seguito; la mera adesione a formule generiche o il richiamo stereotipato a precedenti non basta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciabile è la nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente, non una revisione del merito della controversia.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente quale norma sull'accertamento IVA, in relazione alla contestazione che il giudice di merito avesse trascurato il dato probatorio del PVC.
comma terzo; quarto comma, lett. f quinquies
Norma invocata sulla territorialità delle prestazioni di servizi e di intermediazione ai fini IVA; la Corte non entra nel merito applicativo perché il relativo motivo resta assorbito dopo l'accoglimento del vizio di motivazione.
art. 9, comma primo, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nei fatti di causa come norma invocata in origine per qualificare alcune operazioni come non imponibili perché connesse a scambi internazionali.
Invocato dal ricorrente nel quadro delle censure probatorie; il motivo resta assorbito.
Richiamato per il valore fidefaciente degli atti pubblici e delle attestazioni dei verbalizzanti; il relativo profilo resta assorbito.
Richiamato per sostenere la possibilità di presunzioni semplici dal dato del magazzino in Italia; il motivo resta assorbito.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre quando il giudice espone una formula stereotipata o meramente assertiva, priva di un reale percorso logico che consenta di comprendere perché la decisione sia stata adottata.
- In cassazione non è consentito rivalutare il merito della controversia sotto la veste del vizio di motivazione; il controllo di legittimità riguarda la coerenza logico-formale e la sufficienza giuridica dell'apparato argomentativo.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste se la questione affrontata dal giudice di merito era già stata introdotta dalla parte, anche quando la ricostruzione dei fatti sia stata poi sviluppata in modo diverso nel corso del giudizio.
- Quando una decisione di merito fonda l'esclusione dell'imposta su un presupposto di territorialità, è indispensabile che la motivazione spieghi con precisione quali fatti concreti conducano a ritenere le prestazioni fuori campo o non territorialmente rilevanti.
- Se il motivo accolto riguarda un vizio processuale o di motivazione che travolge la sentenza, i motivi che presuppongono la verifica del merito restano assorbiti.
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