Cassazione Civile, Ordinanza n. 25082/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto, in un primo procedimento penale, la condanna di alcuni imputati al risarcimento del danno, quantificato in euro 100.000, somma integralmente corrisposta dal Fondo di solidarietà. In un successivo procedimento, celebrato nei confronti di altri concorrenti nel reato, aveva ottenuto un’ulteriore liquidazione provvisionale di euro 50.000. Il Comitato di solidarietà aveva disposto l’erogazione limitatamente alle spese legali, negando il pagamento della provvisionale sul presupposto che essa costituisse una duplicazione risarcitoria rispetto alla somma già corrisposta. Il Tribunale aveva accolto la domanda del ricorrente, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo unico il fatto dannoso e applicabili i principi sulla responsabilità solidale dei corresponsabili. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 4 e 6 della legge n. 512 del 1999, sostenendo che il diritto all’accesso al Fondo fosse un diritto soggettivo pieno e che l’amministrazione potesse verificare soltanto i presupposti formali, senza riesaminare le statuizioni del giudice penale o il quantum liquidato. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 187 c.p., 2055, 1292, 1306 e 2909 c.c., contestando l’unicità del fatto e del danno e sostenendo che le diverse sentenze riguardassero condotte autonome, realizzate da soggetti diversi con ruoli differenti, tali da giustificare autonome liquidazioni. Il ricorrente contestava inoltre l’applicazione della solidarietà e dell’art. 1306 c.c., nonché l’asserita contraddittorietà derivante dal riconoscimento di una seconda provvisionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, esborsi di euro 200 e accessori di legge. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La Corte ha ritenuto infondati i motivi quanto alle dedotte violazioni di legge e inammissibili nella parte in cui miravano a ottenere una nuova valutazione di merito dell’accertamento compiuto dalla Corte d’appello. In presenza di più titoli giudiziali relativi al medesimo fatto dannoso, l’erogazione del Fondo non consegue automaticamente alla sommatoria delle somme liquidate, ma richiede la verifica della portata effettiva delle diverse statuizioni, per stabilire se siano cumulative o se una abbia già integralmente o parzialmente soddisfatto il medesimo pregiudizio. Tale verifica non costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa né consente di rideterminare il danno, ma consiste nell’interpretazione dei titoli giudiziali. Nel caso concreto, il giudice d’appello aveva accertato che le diverse condanne riguardavano il medesimo fatto dannoso continuato, commesso in concorso, e che la prestazione doveva essere eseguita una sola volta. Questo accertamento di merito è stato ritenuto incensurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina del Fondo impone la verifica dei presupposti legali di accesso; tale verifica comprende l’interpretazione della portata delle sentenze risarcitorie e l’accertamento dell’eventuale già intervenuta soddisfazione, totale o parziale, del medesimo danno, senza consentire all’amministrazione di rideterminare il danno.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione è stata invocata per denunciare violazioni e false applicazioni di legge, ma i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili perché diretti, nella sostanza, a una nuova valutazione del merito.
Indicato quale rito con cui il ricorrente aveva adito il Tribunale per ottenere l’erogazione della somma richiesta.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione delle condotte e all’individuazione del fatto oggetto delle diverse condanne.
La responsabilità solidale dei corresponsabili del medesimo fatto dannoso comporta l’unicità della prestazione risarcitoria dovuta alla vittima, indipendentemente dal soggetto che provvede all’adempimento.
Richiamato con riguardo alla struttura dell’obbligazione solidale tra i responsabili del danno.
Richiamato nel dibattito sull’efficacia delle sentenze nei rapporti tra condebitori solidali; la decisione fonda tuttavia il rigetto principalmente sull’accertata unicità del fatto dannoso e sull’unicità della prestazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione all’efficacia delle diverse sentenze penali e alla loro opponibilità, senza che la censura conducesse alla cassazione dell’accertamento di merito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Prevede, in presenza dei relativi presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando più sentenze, pronunciate in distinti procedimenti penali nei confronti di diversi corresponsabili, riguardano il medesimo fatto dannoso, l’obbligazione del Fondo previsto dalla legge n. 512 del 1999 non corrisponde automaticamente alla somma delle provvisionali o delle liquidazioni contenute nei diversi titoli.
- In presenza di una pluralità di titoli giudiziali, occorre interpretare il contenuto delle diverse statuizioni per verificare se esse riconoscano poste cumulative oppure se una di esse abbia già integralmente o parzialmente soddisfatto il medesimo pregiudizio.
- La verifica demandata all’amministrazione e al giudice sull’eventuale duplicazione risarcitoria non costituisce un potere discrezionale di rideterminazione del danno: non è consentito sovrapporre una nuova valutazione a quella compiuta dal giudice penale, ma soltanto accertare la portata satisfattiva dei titoli giudiziali.
- Quando le condanne risarcitorie riguardano un unico fatto dannoso commesso in concorso, la vittima ha diritto a una prestazione unica, poiché l’obbligazione risarcitoria dei responsabili e l’obbligazione solidaristica dello Stato, pur avendo fonti e funzioni diverse, convergono sul medesimo oggetto.
- La pluralità delle condanne non determina di per sé una pluralità di prestazioni del Fondo: ciò che rileva è l’unicità o la pluralità del pregiudizio effettivamente considerato e soddisfatto.
- L’accertamento del giudice di merito circa l’identità del fatto dannoso e l’avvenuta soddisfazione, totale o parziale, del danno non è sindacabile in cassazione quando le censure, pur prospettate come violazioni di legge o dell’onere della prova, mirano in realtà a una nuova valutazione degli elementi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25010/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25011/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25012/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25014/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25015/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25016/2026 del 06/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →