Cassazione Civile, Ordinanza n. 13769/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Con istanza di correzione di errore materiale, alcune parti già ricorrenti in cassazione hanno chiesto di rideterminare il compenso liquidato in favore della controparte nell'ordinanza che aveva respinto il loro ricorso, ritenendo eccessivo il parametro di euro 15.000,00 oltre accessori e assumendo che la liquidazione fosse penalizzante e in apparente violazione del d.m. n. 55/2014. Sostenevano inoltre che la pluralità delle parti non avesse inciso sulla complessità della decisione, poiché la domanda era stata identica per ciascun ricorrente. La Corte ha però rilevato che la domanda non denunciava un vero errore materiale o di calcolo, ma contestava la valutazione discrezionale del giudice nella liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato palesemente inammissibile l'istanza di correzione, perché non diretta a correggere un errore materiale o di calcolo ex art. 287 c.p.c., richiamato dall'art. 391-bis c.p.c., ma sostanzialmente a rimettere in discussione la liquidazione delle spese compiuta nell'ordinanza precedente entro i limiti della discrezionalità giudiziale. È stato inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
La correzione è ammessa solo per errori materiali o di calcolo; non può essere utilizzata per contestare la valutazione discrezionale del giudice sulla liquidazione delle spese.
L'istanza di correzione in cassazione deve individuare un errore materiale o di calcolo nel provvedimento da correggere.
Richiamato dalla parte istante come parametro asseritamente violato nella liquidazione delle spese, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione, trattandosi di valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice entro i limiti di legge.
Massime di principio
- L'istanza di correzione dell'errore materiale è inammissibile quando non individua un errore meramente materiale o di calcolo nel provvedimento, ma mira a censurare la quantificazione delle spese di lite o altre valutazioni discrezionali del giudice.
- La liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice nei limiti normativi; il rimedio della correzione non può trasformarsi in uno strumento di revisione del merito di tale scelta.
- Nel procedimento di correzione, quando l'istanza è inammissibile per difetto del presupposto dell'errore materiale, può non farsi luogo a provvedere sulle spese del subprocedimento.
Come è indicizzato
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