Cassazione Civile, Ordinanza n. 14168/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un comune per il pagamento del compenso relativo ad attività svolte, nel periodo indicato in sentenza, su incarico dell'ente e nei suoi locali, consistenti in istruttoria tecnica di pratiche edilizie, archiviazione e catalogazione di vecchie pratiche. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione del comune e confermato il decreto. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che la pretesa fosse stata azionata come inadempimento contrattuale, ma che mancassero la delibera e il contratto scritto richiesti per la validità dell'incarico, con conseguente nullità del contratto; aveva inoltre ritenuto tardiva la successiva invocazione dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Avverso tale decisione il professionista ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) lamentava la falsa applicazione delle norme processuali sulla domanda e sul corrispettivo tra chiesto e pronunciato, sostenendo che sin dal ricorso monitorio aveva proposto un'azione di arricchimento senza causa e non di adempimento contrattuale; 2) censurava la rilevazione officiosa della nullità del contratto d'opera professionale; 3) deduceva che il comune non aveva impugnato specificamente il capo della decisione di primo grado relativo all'indennizzo da arricchimento, con conseguente preclusione in appello e inammissibilità di nuove eccezioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e prive di autosufficienza le censure sull'interpretazione della domanda, perché il ricorrente non aveva indicato compiutamente i dati testuali dai quali desumere che l'azione ex art. 2041 c.c. fosse stata proposta sin dall'origine; ha ribadito che l'interpretazione della domanda è attività di merito e non si applicano, in via diretta, i criteri ermeneutici dei contratti. Ha dichiarato inammissibile anche la doglianza sulla nullità del contratto, osservando che la nullità era stata in realtà già prospettata in primo grado dallo stesso ricorrente, e quella sulla pretesa autonomia del capo relativo all'indennizzo, ritenendolo invece logicamente e giuridicamente dipendente dall'accertamento dell'ingiustificato arricchimento. Per completezza, la Corte ha aggiunto che, anche a voler ritenere esperita ritualmente l'azione di arricchimento, essa difetterebbe del requisito della sussidiarietà, perché nei rapporti con gli enti locali, in caso di assunzione di obbligazioni senza previo contratto e senza gli adempimenti contabili e di evidenza pubblica, il terzo può agire nei confronti del funzionario o amministratore che abbia consentito la prestazione, mentre l'azione ex art. 2041 c.c. contro l'ente non è ammissibile; l'ente può solo, ricorrendone i presupposti, riconoscere il debito fuori bilancio. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 99, 112 e 645, comma 2, c.p.c.
Richiamati per censurare l'asserita errata qualificazione della domanda e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha però ritenuto la censura generica e non autosufficiente.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione; le doglianze sono state ritenute inammissibili perché non rispettavano i requisiti richiesti.
Richiamati per la domanda di indebito arricchimento; la Corte ha ribadito che l'azione ha natura diversa da quella contrattuale e richiede il requisito della sussidiarietà.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità del contratto d'opera professionale; la Corte ha osservato che la nullità era già stata prospettata in primo grado.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il giudicato interno su un capo autonomo; la Corte ha escluso l'autonomia del capo relativo all'indennizzo ex art. 2041 c.c.
Richiamati per sostenere la formazione del giudicato interno e la preclusione all'appello; la Corte ha escluso che vi fosse un capo autonomo indipendente.
Richiamato per dedurre l'inammissibilità di nuove questioni in appello; la Corte non ha accolto la censura.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza processuale; non è stato ritenuto decisivo.
artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923
Richiamati dalla corte d'appello per affermare la nullità del contratto in mancanza della specifica delibera e del relativo contratto scritto.
art. 23, commi 3 e 4, D.L. 66/1989
La Corte di cassazione lo richiama come disciplina, poi riprodotta da norme successive, secondo cui in assenza di contratto e dei controlli contabili il rapporto obbligatorio sorge tra prestatore e amministratore/funzionario che ha consentito la prestazione.
Richiamato come norma che ha sostituito, senza sostanziali modifiche, la disciplina previgente sugli impegni di spesa degli enti locali.
Richiamato per affermare che l'ente locale può solo riconoscere a posteriori, nei limiti dell'utilità dimostrata, il debito fuori bilancio.
art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000
"Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura."
La Corte lo richiama per affermare che, in caso di acquisizione di beni e servizi senza rispettare gli obblighi di impegno e controllo contabile, il rapporto obbligatorio non sorge verso l'ente ma verso l'amministratore/funzionario che ha consentito la prestazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda giudiziale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione la censura è ammissibile solo se indica con precisione i dati testuali trascurati e rispetta il principio di autosufficienza.
- Ai fini dell'interpretazione della domanda non si applicano, in via diretta, i criteri ermeneutici del contratto ex art. 1362 c.c., poiché la ricostruzione dell'oggetto della domanda deve avvenire in funzione del contraddittorio e della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La domanda di arricchimento senza causa ha causa petendi distinta dalla domanda di adempimento contrattuale; se proposta solo in un momento processuale successivo, può essere considerata nuova e quindi tardiva.
- Nei rapporti con gli enti locali, quando una prestazione sia stata acquisita senza previo contratto e senza i prescritti controlli contabili e procedimentali, l'azione di indebito arricchimento contro l'ente è esclusa per difetto di sussidiarietà, essendo configurabile il rapporto obbligatorio verso il funzionario o amministratore che abbia consentito la prestazione.
- Il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'ente locale ha natura di rimedio eccezionale e può avvenire solo nei limiti dell'utilità effettivamente acquisita e dimostrata; non sostituisce il necessario rispetto delle forme di assunzione dell'obbligazione.
- Una statuizione sul pagamento di un indennizzo da arricchimento senza causa è normalmente dipendente dall'accertamento del presupposto sostanziale dell'ingiustificato arricchimento e non costituisce, di regola, un capo autonomo autonomamente sottratto all'impugnazione principale.
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