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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12331/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di sette rapporti formalmente a termine, qualificati come borse di studio e tirocini, intercorsi tra una lavoratrice e una banca poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa; la lavoratrice sosteneva di avere in realtà sempre svolto mansioni di addetta allo sportello e cassiera, senza reale attività formativa, chiedendo l'accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal primo rapporto del 12 dicembre 2003 e le conseguenti differenze retributive. Dopo la cessione di ramo d'azienda, la domanda è stata coltivata anche nei confronti della società cessionaria, che aveva rilevato attività e passività della banca. Nel ricorso principale la lavoratrice ha dedotto violazione degli artt. 2112 c.c. e 90 d.lgs. 385/1993, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la responsabilità della cessionaria per non risultare il credito dallo stato passivo, senza considerare che era ancora pendente il giudizio volto ad accertare l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato e che l'atto di cessione prevedeva il passaggio dei dipendenti e dei giudizi pendenti. La società cessionaria, con ricorso incidentale condizionato, ha invece dedotto la decadenza dell'azione per mancata tempestiva impugnazione nei suoi confronti dei contratti a termine e dell'atto di cessione, richiamando gli artt. 6 l. 604/1966 e 32 l. 183/2010.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale della lavoratrice, rigettato il ricorso incidentale condizionato della società cessionaria, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione. Ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse compiuto l'accertamento decisivo sulla legittimità o meno del recesso/licenziamento e sulla conseguente esistenza di un rapporto unico e a tempo indeterminato, accertamento necessario per stabilire gli effetti del trasferimento d'azienda e la legittimazione/passività della cessionaria. Ha inoltre escluso la decadenza eccepita dalla cessionaria, affermando che la lavoratrice aveva tempestivamente impugnato l'ultimo contratto a termine nei confronti del solo datore originario e che, nel trasferimento d'azienda, non grava sul lavoratore l'onere di impugnare formalmente nei confronti del cessionario la prosecuzione automatica del rapporto, essendo l'onere di contestare la cessione posto a carico di chi intenda negarla. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la domanda alla luce dei principi indicati e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il rapporto di lavoro, se ripristinato o comunque qualificato come unico e continuativo, si trasferisce al cessionario del ramo d'azienda; il meccanismo opera anche ai fini dei crediti retributivi derivanti dal riconoscimento della pregressa anzianità.

  • art. 90 d.lgs. 385/1993

    La responsabilità del cessionario nei confronti dei creditori dell'istituto posto in liquidazione coatta amministrativa è limitata ai debiti risultanti dallo stato passivo, ma tale regola è irrilevante quando è in discussione l'accertamento di un rapporto di lavoro ancora sub iudice.

  • art. 87 d.lgs. 385/1993

    Richiamato in relazione alle eventuali opposizioni allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 111 c.p.c.

    Il cessionario del ramo d'azienda subentra nel giudizio pendente come successore a titolo particolare nel diritto controverso, senza che il trasferimento elimini la legittimazione sostanziale o processuale del cedente.

  • art. 3 direttiva 77/187/CE

    Richiamato per confermare il principio del trasferimento del rapporto di lavoro in caso di cessione d'azienda e la tutela del lavoratore anche in presenza di vicende traslative.

  • art. 3 direttiva 2001/23/CE

    Richiamato in continuità con la precedente direttiva per i principi sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nel trasferimento d'impresa.

  • art. 6 legge n. 604/1966

    Eccepito dalla cessionaria in relazione alla decadenza dall'impugnazione, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse stata una decadenza nei suoi confronti.

  • art. 32 legge n. 183/2010

    Il termine di decadenza opera per chi intenda contestare la cessione del rapporto, non imponendo al lavoratore un'onere di formale impugnazione nei confronti del cessionario quando il rapporto prosegue ope legis.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e la riserva della motivazione.

  • art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

    Richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio.

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    Richiamato solo per escludere che esso elimini la legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente; in tema bancario deroga soltanto alla disciplina codicistica sull'opponibilità ai creditori della cessione dei debiti.

  • art. 47 legge n. 428/1990

    Richiamato insieme alla disciplina sul trasferimento d'azienda e alla deroga del quinto comma nelle procedure concorsuali liquidatorie.

  • art. 47 legge n. 428/1990

    Indicato come deroga applicabile alle procedure concorsuali liquidatorie, incluse le liquidazioni coatte amministrative.

  • art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di azienda o di un suo ramo, il cessionario è successore a titolo particolare nei rapporti controversi e subentra nella medesima posizione processuale e sostanziale del cedente, restando applicabile l'art. 111 c.p.c.
  • Quando l'apposizione del termine a una successione di contratti di lavoro è nulla, i rapporti si convertono in un unico rapporto a tempo indeterminato con efficacia retroattiva dalla stipula del primo contratto illegittimo; ai fini dell'art. 2112 c.c. il rapporto va considerato unitario e senza soluzione di continuità.
  • Nel giudizio promosso dal lavoratore per far valere l'illegittimità di un recesso o la conversione del rapporto, la valutazione sulla validità del licenziamento/recesso anteriore al trasferimento è decisiva per stabilire se il rapporto si sia trasferito al cessionario e quali crediti siano azionabili.
  • La disciplina speciale del credito verso l'ente bancario in liquidazione coatta amministrativa limita la responsabilità del cessionario ai debiti risultanti dallo stato passivo, ma tale limite non impedisce l'accertamento giudiziale di un rapporto di lavoro ancora non definito.
  • Nel trasferimento d'azienda il lavoratore non ha l'onere di impugnare formalmente nei confronti del cessionario la mera prosecuzione automatica del rapporto; l'onere di contestare la cessione grava su chi voglia negarne gli effetti.
  • L'impugnazione tempestiva dell'ultimo contratto a termine nei confronti del datore originario è sufficiente quando la contestazione riguarda la validità del rapporto originario, senza che sia necessaria una distinta impugnazione verso il cessionario se il rapporto è proseguito per effetto del trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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