Ordinanza n. 14668/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento del 19.3.2026 (prot. 1018), con cui l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo ha respinto il visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo
Esito
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato. L'ordinanza non esamina i motivi sostanziali dedotti contro il diniego, ma rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità della domanda di annullamento proposta dal cittadino straniero. La procura alle liti rilasciata all'estero non risulta autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero, né munita della legalizzazione delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, in alternativa, dell'apostille. Inoltre, la procura depositata il 1° settembre 2026 risulta rilasciata il 23 giugno 2026, dopo la notificazione del ricorso del 18 maggio 2026 e il deposito del 16 giugno 2026. Non sono state indicate circostanze idonee a verificare l'eventuale sussistenza di un errore scusabile.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e non decide nel merito il diniego di visto. Rileva, sulla base dell'indirizzo della Sezione e della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025, che la procura rilasciata all'estero deve rispettare le forme di autenticazione e legalizzazione o apostille necessarie per essere utilizzata in Italia. Rileva inoltre che la procura speciale deve preesistere al ricorso o essere ad esso coeva, non essendo sufficiente che sia rilasciata dopo la notificazione o il deposito. Poiché la procura del cittadino straniero presenta entrambi i profili di possibile irregolarità e non risultano elementi per valutare l'errore scusabile, il Collegio sollecita il contraddittorio sulla possibile inammissibilità della relativa domanda di annullamento. Assegna alle parti trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per il deposito di memorie e fissa la successiva camera di consiglio al 3 novembre 2026. La posizione processuale dell'altro ricorrente resta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. n. 445/2000
La procura rilasciata all'estero deve essere munita della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo l'applicazione della disciplina dell'apostille.
art. 52, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 71/2011
Rileva ai fini della legalizzazione degli atti esteri da utilizzare in Italia secondo quanto indicato nell'ordinanza.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Per gli Stati aderenti, la legalizzazione consolare può essere sostituita dall'apostille.
l. n. 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
art. 182, comma 2, c.p.c.
non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo
La disposizione non consente di ritenere sanata, nel processo amministrativo, l'instaurazione del giudizio da parte di un difensore privo, al momento rilevante, di procura conferita nelle forme di legge.
art. 99 c.p.a.
È richiamato indirettamente quale base della pronuncia dell'Adunanza plenaria che ha enunciato il principio vincolante sulla validità della procura nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero, per poter essere utilizzata nel processo amministrativo italiano, deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; deve inoltre essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato è aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- Il difensore italiano non può autenticare una procura rilasciata all'estero, poiché il potere di autenticazione non si estende oltre i limiti territoriali nazionali; tale limite non è superato dall'utilizzo di collegamenti video a distanza.
- Nel processo amministrativo, il giudizio instaurato da un difensore privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato e il ricorso è inammissibile; la disciplina dell'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo.
- La procura speciale nel processo amministrativo deve preesistere al ricorso o essere almeno coeva alla sua elaborazione; non è sufficiente una procura rilasciata dopo la notificazione o il deposito del ricorso, salva la possibile valutazione dei presupposti dell'errore scusabile.
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