Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14751/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Il proprietario di un immobile ha impugnato un avviso di pagamento per quote consortili di bonifica e miglioramento fondiario relative all'annualità 2018, sostenendo di non dovere il contributo perché il bene non traeva alcun beneficio dalle attività del consorzio. Ha dedotto, tra l'altro, che il piano di classifica posto a base della pretesa era risalente al 1997 e sarebbe divenuto inadeguato dopo la legge regionale Campania n. 4/2003, con conseguente illegittimità dei contributi per mancata attualizzazione del piano e mancata individuazione del perimetro di contribuenza; ha inoltre contestato la mancata prova, da parte del consorzio, di un beneficio diretto e specifico per il fondo. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 32 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato tardive, perché introdotte solo in memoria, doglianze che sarebbero state già contenute nell'appello; (2) nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui motivi di appello, nonché omessa motivazione su un punto decisivo, lamentando che il giudice d'appello non avesse esaminato le censure sulla mancata adozione del piano generale di bonifica, sull'inadeguatezza del piano di classifica, sui rilievi fotografici e sulla contestazione della relazione tecnica del consorzio; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 860 c.c. e dell'art. 21 r.d. 215/1933, sostenendo che il beneficio consortile dovesse consistere in un vantaggio diretto e specifico e che tale prova non fosse stata fornita dal consorzio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per aspecificità, poiché non erano chiarite le doglianze asseritamente già contenute nell'atto di appello e sviluppate poi in memoria. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: da un lato perché cumulava impropriamente omessa pronuncia e vizio motivazionale, dall'altro perché la deduzione relativa alla mancata adozione del piano generale di bonifica era nuova in appello e, come tale, preclusa. Nel merito, ha comunque affermato che i piani di classifica adottati sotto la normativa regionale previgente non perdono efficacia per effetto dell'abrogazione di quella disciplina, per la natura derivata del tributo e per i principi di efficacia della legge nel tempo. Ha inoltre ribadito che, in tema di contributi di bonifica, quando l'immobile è inserito nel perimetro di contribuenza e il piano di classifica non è specificamente invalidato con censure ritualmente proposte, opera la presunzione di beneficio fondiario; nel caso concreto ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva valorizzato le risultanze peritali del consorzio, dalle quali emergevano l'inclusione del fondo nel perimetro e il servizio da grandi opere idrauliche. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    Le deduzioni contenute solo nella memoria ex art. 32 sono inammissibili se introducono nuove questioni o se, comunque, il ricorso non specifica quali censure sarebbero state già sviluppate nell'atto di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto un provvedimento sulla domanda, eccezione o motivo; non coincide con la mera contestazione della correttezza o della motivazione della decisione.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4

    Il vizio di omessa pronuncia va denunciato come error in procedendo e consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti di merito.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo il vizio motivazionale nei limiti del "minimo costituzionale", non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell'onere probatorio dipende dalla presenza o meno di una specifica contestazione del piano di classifica e del beneficio fondiario.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito, se il giudice ha già esaminato la questione.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è sufficiente dedurre una diversa lettura delle prove; occorre denunciare un errore di diritto nella valutazione probatoria.

  • art. 860 c.c.

    Il contributo consortile presuppone un beneficio fondiario specifico e diretto derivante dalla bonifica.

  • art. 21 r.d. 215/1933

    I contributi sono dovuti dai proprietari degli immobili inclusi nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica.

  • art. 10 r.d. 215/1933

    Rileva il beneficio tratto dall'opera di bonifica, non il luogo in cui l'opera è materialmente eseguita.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    "La legge non dispone che per l'avvenire"

    L'abrogazione di una legge regionale non fa venir meno, senza previsione espressa, l'efficacia degli atti amministrativi generali adottati durante la sua vigenza.

  • art. 12 l.r. Campania n. 4/2003

    Disciplina la costituzione del piano di classifica nell'ambito del riordino della bonifica regionale.

  • art. 17, comma 3, l.r. Campania n. 4/2003

    Prevede l'adeguamento statutario dei consorzi e il meccanismo sostitutivo regionale in caso di inerzia.

  • art. 38 l.r. Campania n. 4/2003

    Per quanto non disciplinato espressamente dalla legge regionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del r.d. 215/1933.

  • art. 36, comma 3, Statuto del consorzio

    "Nelle more dell'adozione del Piano di Classifica per il riparto degli oneri di contribuenza, trova applicazione il previgente Piano, salvo conguaglio"

    Il previgente piano resta applicabile finché non sia adottato quello nuovo, con eventuale conguaglio.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    La disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo è evocata come conseguenza dell'accertata illegittimità del piano di classifica, ma nel caso concreto la questione è ritenuta infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario l'omessa pronuncia su un motivo di appello va dedotta come violazione dell'art. 112 c.p.c. e non come vizio di motivazione o violazione di norme sostanziali, salvo che il giudice abbia comunque esaminato la questione.
  • La memoria depositata ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 546/1992 non può introdurre nuove questioni; chi deduce l'erroneità della declaratoria di tardività deve indicare in modo specifico quali argomenti fossero già compresi nei motivi originari.
  • In materia di contributi consortili di bonifica, l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica fanno presumere l'esistenza del beneficio fondiario, con conseguente onere del contribuente di provare l'assenza di vantaggi specifici e diretti.
  • Se il piano di classifica è specificamente impugnato nei modi e nei tempi consentiti, la prova della vantaggiosità fondiaria ricade sul consorzio; se non è specificamente contestato, opera la presunzione di beneficio a favore dell'ente impositore.
  • Il beneficio che giustifica il contributo di bonifica deve essere fondiario, diretto e concreto, ma non è necessario che le opere siano eseguite materialmente sul singolo fondo: è sufficiente che il bene riceva un vantaggio specifico dall'opera consortile, anche in termini di fruibilità o incremento di valore.
  • L'abrogazione della legge regionale che aveva disciplinato il piano di classifica non ne comporta, di regola, la perdita di efficacia, quando manchi una previsione espressa in senso contrario e la disciplina successiva non rompa la continuità del riparto contribuitivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.