Cassazione Civile, Ordinanza n. 27729/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di due iscrizioni ipotecarie iscritte a garanzia di un debito complessivo pari a euro 52.361,33, per un importo ipotecario totale di euro 104.722,70. Il contribuente deduceva, tra l’altro, la mancata notifica delle comunicazioni di avvenuta iscrizione ipotecaria e la conseguente illegittimità delle iscrizioni. In primo grado il ricorso veniva rigettato; in appello la CTR riformava, ritenendo che per alcune cartelle non vi fosse prova del perfezionamento della notifica, mentre quelle regolarmente notificate riguardavano carichi non tributari per i quali era stata dichiarata la difetto di giurisdizione. L’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omessa motivazione sulla documentazione prodotta per dimostrare la regolarità delle notifiche; (2) violazione degli artt. 140 c.p.c., 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ritenuto necessarie formalità non dovute in caso di irreperibilità assoluta; (3) erronea applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 alle notifiche effettuate nel 2002-2003; (4) ulteriore violazione delle norme sulla notificazione per l’asserita irreperibilità assoluta; (5) omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza/inammissibilità dell’impugnazione per decorso del termine contro cartelle regolarmente notificate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva indicato né trascritto la documentazione asseritamente non esaminata. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi dal secondo al quarto, perché la ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato che si trattasse di irreperibilità assoluta e, anzi, aveva dato per scontata l’applicazione dell’art. 140 c.p.c.; la Corte ha ribadito che, dopo Corte cost. n. 258/2012, in caso di irreperibilità relativa occorrono tutte le formalità dell’art. 140 c.p.c., inclusa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa, mentre in caso di irreperibilità assoluta continua ad applicarsi l’art. 60 d.P.R. 600/1973. Ha infine respinto il quinto motivo perché, in difetto di prova della rituale notifica delle cartelle, non poteva operare alcuna decadenza dall’impugnazione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto difese.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; i motivi sono scrutinati alla luce dei rispettivi vizi dedotti, ma risultano inammissibili o infondati per carenze di allegazione e per mancata dimostrazione dei presupposti fattuali.
si applica, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario; richiede il compimento di tutte le formalità previste, inclusa la ricezione della raccomandata informativa del deposito.
la disciplina della notifica della cartella di pagamento va letta alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale; nei casi di irreperibilità relativa rinvia, quanto alle formalità, al modello dell’art. 140 c.p.c.
continua ad applicarsi nelle ipotesi di irreperibilità assoluta; la notifica si effettua secondo la disciplina speciale quando il contribuente sia trasferito in luogo sconosciuto dopo le ricerche nel Comune del domicilio fiscale.
l’eccezione di omessa pronuncia è respinta perché la censura sulla decadenza non può prosperare senza prova della rituale notifica delle cartelle.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Corte cost. n. 258/2012
ha eliminato la diversità di disciplina della notifica delle cartelle di pagamento rispetto agli atti di accertamento, rendendo applicabile il modello dell’art. 140 c.p.c. nelle ipotesi di irreperibilità relativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce l’omesso esame di documenti è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente i documenti prodotti e non ne trascrive il contenuto rilevante, in violazione dell’onere di autosufficienza del ricorso.
- In tema di notifica delle cartelle di pagamento, dopo Corte cost. n. 258/2012, l’irreperibilità relativa del destinatario impone l’osservanza integrale delle formalità dell’art. 140 c.p.c.; non basta la sola spedizione della raccomandata informativa, ma è richiesta anche la sua effettiva ricezione.
- La disciplina speciale dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 continua a operare nelle sole ipotesi di irreperibilità assoluta, quando il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto all’esito delle ricerche nel Comune del domicilio fiscale.
- Non può essere dichiarata la decadenza dall’impugnazione della cartella se non è stata provata la rituale notifica dell’atto presupposto, poiché il decorso del termine di impugnazione presuppone una notificazione validamente perfezionata.
- Quando la censura di omessa pronuncia è collegata all’asserita decadenza dall’impugnazione, essa resta priva di fondamento se il giudice di merito ha escluso o non è stata dimostrata la valida notificazione delle cartelle poste a base della pretesa esattoriale.
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