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Sentenza

Sentenza n. 3436/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202301179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva annullato la sanzione disciplinare di due giorni di consegna e il rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha appellato la sentenza con tre motivi, sostenendo: l’erronea assimilazione della sentenza di non luogo a procedere a una sentenza penale irrevocabile di assoluzione; la possibilità per l’Amministrazione di valutare autonomamente, in sede disciplinare, fatti e circostanze già esaminati nel procedimento penale; l’erroneità dei criteri utilizzati dal TAR nel sindacare il potere disciplinare. Il procedimento disciplinare riguardava 195 accessi al sistema informativo 3270, 499 accessi all’anagrafe tributaria WebAT e 45 accessi alla banca dati ACI 2.0. Il procedimento penale per accesso abusivo a sistema informatico si era concluso con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, confermata in appello, sul presupposto che gli accessi non presentassero il carattere dell’abusività richiesto dalla fattispecie penale. L’Amministrazione aveva tuttavia sanzionato gli accessi al sistema 3270 diretti a dati di colleghi e gli accessi ACI relativi a veicoli del nucleo familiare, ritenendoli privi di adeguata ragione di servizio e contrari ai doveri attinenti al grado e allo spirito di corpo. Il militare ha resistito all’appello e ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado: tardività dell’avvio del procedimento, sproporzione della sanzione e violazione del diritto di difesa, inclusa la tardiva comunicazione del difensore d’ufficio e l’illegittima composizione della commissione di disciplina.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con integrale reiezione del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’art. 653, comma 1, c.p.p. attribuisce efficacia vincolante nel procedimento disciplinare soltanto alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, non alla sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., che non è una sentenza di assoluzione pronunciata all’esito del giudizio e può essere revocata ai sensi dell’art. 434 c.p.p. L’Amministrazione poteva quindi rivalutare autonomamente i fatti, sia quanto alla loro sussistenza e riferibilità, sia quanto alla loro rilevanza disciplinare, purché sulla base di adeguata istruttoria e di una motivazione non illogica, irragionevole o travisata. Nel caso concreto, la sanzione era sorretta da un autonomo disvalore disciplinare: la reiterazione degli accessi al sistema 3270, l’iniziativa personale di controllo sull’operato del superiore senza ricorrere ai canali gerarchici e gli accessi alla banca dati ACI per finalità familiari o personali. Tali condotte potevano essere disciplinarmente rilevanti anche se non integravano l’accesso abusivo penalmente sanzionato. Il sindacato giurisdizionale sulla rilevanza disciplinare dei fatti e sulla scelta della sanzione è limitato a illogicità, irragionevolezza, sproporzione e travisamento, senza sostituzione del giudice alle valutazioni dell’Amministrazione. Sono state respinte anche le censure riproposte dal militare: l’avvio non era tardivo, poiché il termine «senza ritardo» richiede ragionevole prontezza da valutarsi in rapporto alla complessità della vicenda; la sanzione di due giorni di consegna non era manifestamente sproporzionata; la tardiva comunicazione del difensore d’ufficio non aveva arrecato un concreto pregiudizio, avendo il difensore depositato una memoria esaminata dall’autorità disciplinare; l’irregolare composizione della commissione non aveva inciso sull’esito, poiché la commissione si era espressa a favore dell’incolpato e l’autorità aveva applicato una sanzione meno grave. Spese del doppio grado integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 653, comma 1, c.p.p.

    la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso

    Il vincolo nel procedimento disciplinare opera solo per una sentenza penale irrevocabile di assoluzione; non si estende alla sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.

  • art. 425 c.p.p.

    sostenere l’accusa in giudizio

    La sentenza di non luogo a procedere riguarda l’idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio e non costituisce una sentenza di assoluzione pronunciata all’esito del giudizio.

  • art. 434 c.p.p.

    sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio

    La possibilità di revoca della sentenza di non luogo a procedere esclude la sua irrevocabilità e, quindi, l’efficacia di giudicato prevista dall’art. 653 c.p.p.

  • art. 1393 d.lgs. 66/2010

    Esprime il principio di autonomia tra procedimento disciplinare militare e procedimento penale relativo ai medesimi fatti, consentendo all’Amministrazione di procedere alla propria valutazione disciplinare.

  • artt. 713 e 719 d.P.R. 90/2010

    I doveri attinenti al grado e lo spirito di corpo possono fondare la rilevanza disciplinare di condotte che, pur non integrando un illecito penale, risultino improprie, estranee al servizio o lesive dei rapporti gerarchici e dell’ordinato svolgimento del servizio.

  • art. 1358 d.lgs. 66/2010

    fino al massimo di sette giorni consecutivi

    La sanzione di due giorni di consegna è stata ritenuta collocata nella parte bassa della cornice sanzionatoria e non manifestamente sproporzionata.

  • art. 1398, comma 1, d.lgs. 66/2010

    La formula impone una ragionevole prontezza nell’avvio del procedimento, da valutare in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti, non un’immediatezza assoluta.

  • art. 1400, comma 2, d.lgs. 66/2010

    la commissione … è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza

    L’irregolare composizione della commissione non determina l’annullamento se non è dimostrato un concreto pregiudizio difensivo o sostanziale e l’irregolarità non ha inciso sull’esito.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente all’appellato di riproporre in appello i motivi assorbiti in primo grado, purché specificamente riproposti.

Massime di principio

  • L’efficacia vincolante prevista dall’art. 653 c.p.p. nel giudizio disciplinare presuppone una sentenza penale irrevocabile di assoluzione; la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., anche se pronunciata perché il fatto non sussiste e confermata in appello, non rientra in tale paradigma perché non è una pronuncia assolutoria resa all’esito del giudizio ed è revocabile ai sensi dell’art. 434 c.p.p.
  • Il procedimento disciplinare e il procedimento penale relativo ai medesimi fatti operano su piani autonomi: il medesimo fatto storico può essere penalmente irrilevante ma disciplinarmente censurabile, in relazione ai doveri propri dello status, dell’organizzazione, della gerarchia e del corretto svolgimento del servizio.
  • Quando non opera il vincolo dell’art. 653 c.p.p., l’Amministrazione può ricostruire autonomamente i fatti, verificarne la riferibilità all’incolpato e qualificarli in termini di illecito disciplinare, anche in modo non coincidente con la valutazione penale, purché disponga di adeguata istruttoria e motivi senza illogicità, irragionevolezza o travisamento.
  • La discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti e nella scelta della sanzione è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell’illogicità, dell’irragionevolezza, della sproporzione e del travisamento, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’autorità disciplinare.
  • Il termine «senza ritardo» previsto per l’avvio del procedimento disciplinare militare esprime un canone di ragionevole prontezza, da apprezzare in concreto considerando la gravità della condotta, la complessità degli accertamenti, il numero dei soggetti coinvolti e il necessario iter gerarchico; non richiede l’immediatezza assoluta della contestazione.
  • Una violazione procedimentale in materia disciplinare comporta l’annullamento dell’atto solo se il ricorrente dimostra un concreto pregiudizio alle proprie facoltà difensive o all’esito del procedimento; non è sufficiente la mera tardiva comunicazione del difensore o l’irregolare composizione dell’organo consultivo quando le difese siano state comunque esaminate e l’irregolarità non abbia inciso sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidanti

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