Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 2.500 euro per gli anni scolastici dal 2019 al 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso n. 707/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 21 novembre 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l'accredito di 2.500 euro per il periodo indicato. La domanda di ottemperanza è stata proposta poiché l'Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale. È stata inoltre richiesta la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni processuali per l'azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inadempimento del Ministero e ha accolto la domanda, ordinando l'esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di 2.500 euro. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'incarico. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora è soggetta alla valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, la situazione della finanza pubblica, gli interessi pubblici coinvolti e il divieto di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti ragioni ostative sufficienti. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta, la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione inadempiente, ma la sua concreta irrogazione e quantificazione sono rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, tenuto conto delle ragioni ostative connesse alla posizione del debitore pubblico.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiede, per l'azione di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato, la sussistenza dei presupposti processuali verificati dal giudice.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
È richiamato tra le condizioni preliminari verificate dal giudice per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo esecutivo imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e accreditata la Carta elettronica del docente.
art. 115 c.p.c.
È richiamato per attribuire rilievo, quali fatti notori, alla crisi della finanza pubblica e all'ammontare del debito pubblico, considerati ragioni ostative all'astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e non è stato spontaneamente eseguito, il giudice deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al comando giudiziale entro un termine e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi; quando il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione, non spetta necessariamente alcun compenso aggiuntivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua irrogazione non è automatica: il giudice deve valutare le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, la situazione della finanza pubblica, la rilevanza degli interessi pubblici e il rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni.
- La crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico, considerati fatti notori, possono costituire ragioni ostative concrete all'applicazione dell'astreinte nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
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