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Sentenza

Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2020 al 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 599/2025, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 1° settembre 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, mediante accredito di € 2.500,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2020 e il 2025. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, chiedendo l'assegnazione della carta e l'accredito della somma dovuta, nonché la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l'azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inadempimento del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di € 2.500,00. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero, da eseguire entro ulteriori sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di un dipendente pubblico appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice. La domanda di astreinte è stata invece respinta. Richiamando l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente esclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora debba essere valutata considerando le peculiarità del debitore pubblico, il rischio di locupletazioni eccessive, i vincoli normativi e di bilancio e le condizioni della finanza pubblica. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti ragioni ostative sufficienti alla sua applicazione. Il ricorso è stato pertanto accolto quanto all'ottemperanza, con rigetto della domanda accessoria di astreinte. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 800,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato e, ricorrendone i presupposti, applicare una penalità di mora; nei confronti della pubblica amministrazione la misura è soggetta alla valutazione concreta delle ragioni ostative derivanti dalla peculiarità del debitore pubblico.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.

    L'azione di ottemperanza è proponibile per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e ritualmente portate a conoscenza dell'amministrazione obbligata.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    condizioni previste ... dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997

    La norma è richiamata tra le condizioni preliminari per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente oggetto dell'obbligo esecutivo.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica.

  • art. 115 c.p.c.

    tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori

    Le condizioni generali della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico possono essere considerati dal giudice quali fatti notori ai fini della valutazione delle ragioni ostative all'astreinte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato della decisione azionata, la sua notificazione all'amministrazione obbligata e l'inadempimento di quest'ultima per ordinare l'esecuzione del comando giudiziale entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, anche individuato in un dirigente appartenente alla stessa amministrazione debitrice, con facoltà di subdelega se prevista dal provvedimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automaticamente applicabile alla pubblica amministrazione inadempiente: il giudice deve valutare concretamente le peculiarità del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, le condizioni della finanza pubblica, il rischio di locupletazioni eccessive e ogni altra ragione ostativa.
  • La crisi della finanza pubblica e l'entità del debito pubblico possono costituire, se valutate come fatti notori e in relazione al caso concreto, ragioni ostative sufficienti a negare l'applicazione dell'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione.
  • L'accoglimento dell'azione di ottemperanza può coesistere con il rigetto della domanda accessoria di penalità di mora, quando il giudice ordina l'esecuzione del giudicato ma esclude, per ragioni concrete, la sanzione pecuniaria indiretta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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