Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Rovigo, passata in giudicato e notificata al Ministero il 1° agosto 2025, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici compresi nei periodi 2020-2021 e 2022-2025. La sentenza non è stata spontaneamente eseguita. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti le condizioni processuali previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione. Poiché l’inadempimento ministeriale non era contestato, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rovigo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma stabilita nel titolo. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti e assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificassero, nel caso concreto, la mancata applicazione della sanzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare, tra le misure di esecuzione, la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo”
L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione e quantificazione sono rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare le condizioni del debitore pubblico e le ragioni ostative derivanti da vincoli normativi, finanziari e dalla rilevanza degli interessi pubblici.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce il presupposto processuale per l’azione di ottemperanza relativa all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Il giudice ne verifica la compatibilità quale ulteriore condizione per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione era stata disposta dal giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica da costituire e accreditare in esecuzione del titolo giudiziale.
art. 115 c.p.c.
È richiamato per attribuire rilievo ai fatti notori, tra cui le condizioni della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, quali ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e risulta ineseguito, il giudice deve ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario già appartenente all’amministrazione debitrice; in tal caso, ove svolga funzioni commissariali nell’ambito del proprio rapporto di servizio, non è dovuto un compenso aggiuntivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione non è automatica: il giudice deve valutare le condizioni peculiari del debitore pubblico, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, la rilevanza degli interessi pubblici e il rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni.
- La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, ove considerati fatti notori, possono integrare ragioni ostative sufficienti a escludere in concreto la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte.
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