Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione spontanea, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza n. 714/2024 del Tribunale ordinario di Treviso, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 28 dicembre 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito di € 1.500,00. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, in conformità all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando di dare esecuzione alla sentenza civile mediante la costituzione della Carta elettronica e l’accredito della somma di € 1.500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È stato ritenuto integrato il presupposto dell’azione di ottemperanza relativa all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Il TAR ne ha richiamato il rispetto quale condizione preliminare per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione era stata disposta dal giudicato civile.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità operative della Carta elettronica, cui l’Amministrazione deve conformarsi nell’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e questa non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un obbligo puntuale imposto dal giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare l’esecuzione entro un termine determinato, specificando gli adempimenti necessari in conformità al contenuto del titolo esecutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, anche attribuendogli la facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1028/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →