Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva ordinato l’accredito di 1.000 euro sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2022 al 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso n. 621/2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi 1.000 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2022 e il 2024. La domanda è stata proposta perché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito il giudicato. È stata inoltre richiesta la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur regolarmente notificato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione all’Amministrazione e l’inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma stabilita nel titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative; nel caso specifico, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escluderne l’applicazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
la penalità di mora (cd. astreinte) di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, in presenza dei relativi presupposti, applicare una penalità di mora; quest’ultima non è automatica e può essere esclusa per ragioni ostative connesse alle peculiari condizioni del debitore pubblico.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo
L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è soggetta a una valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza, che deve considerare i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica, la rilevanza degli interessi pubblici e il divieto di sanzioni manifestamente inique o eccessivamente afflittive.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’azione di ottemperanza della sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La disposizione è richiamata tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e il cui accredito sono stati ordinati in esecuzione del giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Definiscono le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle quali l’Amministrazione deve conformarsi nell’esecuzione della sentenza.
art. 115 c.p.c.
tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori
Le condizioni generali della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono essere valorizzati dal giudice quali fatti notori.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’Amministrazione e l’inadempimento dell’obbligo conformativo o di pagamento, il giudice deve ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva.
- La nomina del commissario ad acta può essere conferita a un dirigente appartenente alla stessa Amministrazione debitrice, anche con facoltà di subdelega, senza liquidazione di compenso quando l’incarico è svolto nell’ambito delle funzioni proprie di un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua irrogazione non è automatica: il giudice dell’ottemperanza deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, la rilevanza degli interessi pubblici e il rischio di una sanzione eccessivamente afflittiva o di una locupletazione del creditore.
- La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, considerati fatti notori, possono costituire ragioni ostative sufficienti per escludere in concreto l’applicazione dell’astreinte nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.
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