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Sentenza

Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva imposto al Ministero la costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici dal 2022 al 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso n. 175/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 4 aprile 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2022 e il 2024. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo, la ricorrente ha domandato l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e, inoltre, la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per il giudizio di ottemperanza, poiché la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, in conformità all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Treviso entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, costituendo la Carta elettronica e accreditandovi la somma di € 1.000,00 determinata dal titolo esecutivo. Per l’ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora può essere esclusa o graduata in presenza di ragioni ostative connesse alle condizioni del debitore pubblico, alle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti fatti notori idonei a giustificare il diniego della misura. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su domanda, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma il giudice deve valutare concretamente le ragioni ostative derivanti dalle peculiarità del debitore pubblico e può negarla o graduarne l’importo.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiede, ai fini dell’ottemperanza, l’esistenza di un provvedimento esecutivo e, nel caso considerato, è stato ritenuto soddisfatto poiché la sentenza azionata era passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La sua condizione di applicabilità è stata ritenuta soddisfatta mediante la notifica della sentenza all’Amministrazione in data 4 aprile 2024.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di costituzione e accredito imposto nel giudizio di ottemperanza.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica che il Ministero deve costituire in esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per ritenere utilizzabili, ai fini della decisione sull’astreinte, fatti notori quali la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esistenza di un titolo passato in giudicato e la sua notificazione all’amministrazione, unitamente all’accertata mancata esecuzione, legittimano l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine prefissato e la contestuale nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi; in tal caso, ove si tratti di funzioni svolte da un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non è dovuto un compenso commissariale.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma non consegue automaticamente all’inadempimento. Il giudice dell’ottemperanza deve valutare le peculiari condizioni del debitore pubblico e le eventuali ragioni ostative, comprese le difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, potendo negare la misura o ridurne l’importo.
  • Le ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte possono essere desunte anche da fatti notori, purché concretamente idonei a incidere sulla valutazione discrezionale del giudice circa l’opportunità e la misura della penalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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