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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24665/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di nove estratti di ruolo e delle relative cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per alcune cartelle, era stato dichiarato il difetto di giurisdizione per altre due e accolto per una cartella. In appello, la CTR aveva respinto l'appello del contribuente e accolto quello dell'agente della riscossione, ritenendo regolare anche la notificazione della cartella n. 097 2013 0160926512. Il ricorrente per cassazione ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato contraddittoria motivazione e falsa applicazione delle regole sulla notificazione, sostenendo che la notifica della cartella eseguita direttamente dal concessionario a mezzo posta sarebbe giuridicamente inesistente, che per gli atti giudiziari sarebbe stata necessaria la notifica tramite ufficiale giudiziario con relata, e che la consegna al portiere richiederebbe comunque l'invio della seconda raccomandata; ha inoltre richiamato le modifiche dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e contestato la correttezza delle modalità di notifica anche nei casi di asserita compiuta giacenza o irreperibilità. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 542/1996, sostenendo che la richiesta di pagamento, se non adeguatamente motivata, lede il diritto di difesa e presenta un'esposizione oscura del procedimento.

La decisione

La Corte ha rilevato preliminarmente che sul difetto di giurisdizione dichiarato dalla CTP per le cartelle n. 7 e 8 si era formato giudicato, non essendo stata proposta impugnazione su tale punto. Per tutte le altre cartelle e per gli estratti di ruolo (da 1 a 6 e 9) la Corte ha invece affermato la carenza di interesse ad agire del contribuente, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, non essendo state allegate le specifiche ipotesi eccezionali in cui l'estratto di ruolo resta impugnabile. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, c.p.c., e l'originario ricorso del contribuente è stato dichiarato inammissibile, salvo quanto già coperto da giudicato sulle cartelle n. 7 e 8. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, poiché la disciplina sopravvenuta e gli arresti delle Sezioni Unite sono intervenuti nel corso del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la parte ricorrente lo invoca per sostenere che la notificazione della cartella a mezzo posta direttamente da parte del concessionario non sia consentita nella disciplina applicabile, mentre la Corte non decide sul merito della doglianza perché assorbe il tema per carenza di interesse ad agire

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."

    la norma, anche per i processi pendenti, seleziona specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella consente l'impugnazione diretta; fuori da tali ipotesi manca l'interesse ad agire

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1996, n. 542

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della richiesta di pagamento, ma la decisione non sviluppa un esame nel merito di tale doglianza

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    base per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita per difetto di interesse ad agire

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle modalità di dimostrazione, nel giudizio di legittimità, dello specifico interesse ad agire nei processi pendenti

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamato solo come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio tale da rendere impugnabile la cartella/estratto di ruolo

  • art. 58-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato solo come presupposto normativo di una delle ipotesi eccezionali di impugnabilità diretta

  • art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato solo per delimitare i casi di pregiudizio derivante dalla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici

  • art. 140 c.p.c.

    menzionato dalla parte ricorrente per contestare la seconda notifica effettuata in caso di irreperibilità/assenza del destinatario

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla parte ricorrente come disciplina degli irreperibili nel procedimento di notificazione

  • legge 17 dicembre 2021, n. 215

    legge di conversione del d.l. n. 146/2021, richiamata per l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

  • d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    richiamato come fonte dell'introduzione del limite all'impugnabilità dell'estratto di ruolo

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la cartella di pagamento asseritamente invalidamente notificata può essere impugnata solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
  • La condizione dell'interesse ad agire è dinamica e può essere incisa da ius superveniens fino al momento della decisione, con applicazione anche ai giudizi pendenti.
  • La carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in assenza di contestazione tra le parti.
  • Quando l'impugnazione è proposta fuori dalle ipotesi eccezionali di impugnabilità dell'estratto di ruolo, il giudice deve dichiarare inammissibile la domanda senza esaminare nel merito le doglianze sulla notifica o sulla motivazione dell'atto.
  • In presenza di un giudicato formatosi su alcune questioni non impugnate, tali capi restano definitivamente preclusi e non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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