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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04383/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, titolare di un'impresa di costruzioni di imbarcazioni da diporto e sportive, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con il quale l'Agenzia delle entrate contestava, tra l'altro, l'applicazione del regime di non imponibilità/esenzione IVA per operazioni collegate a cessioni all'esportazione o assimilate, assumendo che per alcune operazioni mancassero o fossero irregolari le dichiarazioni d'intento. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la contestazione riguardasse solo l'omessa o irregolare trasmissione delle dichiarazioni e non la mancanza dei presupposti sostanziali, con conseguente inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. 471/1997. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. 633/1972, sostenendo che il contribuente avesse esibito solo due delle nove dichiarazioni d'intento contestate e che, per quelle mancanti, la violazione fosse integrata e sanzionabile; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., consistente proprio nel fatto che fossero state prodotte solo due dichiarazioni su nove; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per omessa pronuncia della CTR sulla questione, dedotta in appello, dell'inapplicabilità dell'art. 8-bis, comma 1, d.P.R. 633/1972 alle unità da diporto, essendo la norma riferita a navi destinate ad operazioni commerciali, pesca, salvataggio o assistenza in mare.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il secondo. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché, secondo il principio richiamato, l'irregolarità della dichiarazione di intento non è sanzionata come l'assenza dei presupposti sostanziali o l'assenza stessa della dichiarazione; tuttavia, con riferimento alle dichiarazioni mancanti, la violazione contestata resta integrata. Ha ritenuto fondato anche il terzo motivo per omessa pronuncia della CTR sulla diversa questione dell'inapplicabilità dell'art. 8-bis alle imbarcazioni da diporto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. 633/1972

    La dichiarazione d'intento è presupposto per l'applicazione del regime di non imponibilità; l'assenza delle dichiarazioni contestate integra la violazione, mentre la sola irregolarità formale non è equiparata, di per sé, alla mancanza dei presupposti sostanziali.

  • art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. 471/1997

    La sanzione richiamata dalla CTR si applica solo in caso di importazione effettuata in assenza dei presupposti sostanziali per l'accesso al regime o in assenza della dichiarazione di intento, non già per la mera irregolare compilazione della dichiarazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzato per censurare l'interpretazione delle norme IVA e sanzionatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, esclude la proponibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se le decisioni di merito si fondano sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 54, comma 2, d.l. 83/2012

    Richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi di appello introdotti nei termini previsti dalla norma.

  • art. 54, comma 3, d.l. 83/2012

    Richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012.

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR è incorsa in omessa pronuncia non decidendo sulla questione specificamente devoluta in appello circa l'inapplicabilità dell'art. 8-bis alle unità da diporto.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve contenere la decisione sulle questioni dedotte; l'omissione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 8-bis, comma 1, d.P.R. 633/1972

    La norma di non imponibilità riguarda navi destinate a operazioni commerciali, pesca, salvataggio o assistenza in mare e non, secondo la questione devoluta, le unità da diporto utilizzate per fini sportivi e ricreativi.

  • L. 50/1971

    Richiamata per la nozione di unità da diporto, contrapposta alle navi commerciali considerate dall'art. 8-bis.

Massime di principio

  • In materia IVA, la mera irregolarità formale della dichiarazione di intento non coincide automaticamente con la mancanza dei presupposti sostanziali del regime di non imponibilità; se però la dichiarazione è del tutto mancante, la violazione resta integrata e la sanzione può operare.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme quando il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si fondano su differenti ragioni di fatto.
  • La sentenza di appello è affetta da omessa pronuncia quando non decide, neppure implicitamente, su una questione specificamente devoluta e ritualmente riproposta in grado di appello.
  • Quando una norma agevolativa o di non imponibilità è formulata in relazione a specifiche categorie di beni o di utilizzi, il giudice deve verificare la riconducibilità del bene concreto alla fattispecie legale, senza estendere la disciplina oltre i suoi presupposti testuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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