Cassazione Civile, Ordinanza n. 30870/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010 e 2011 notificati al proprietario di alcuni immobili nel Comune di Ischia. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente, ritenendo legittima la maggiore imposta calcolata sulla base di una rendita catastale attribuita/modificata dall'Ufficio in esito a dichiarazione DOCFA. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 74, comma 1, L. 342/2000, sostenendo che la nuova rendita non notificata non potesse essere utilizzata per fondare la base imponibile ICI; 2) violazione dell'art. 2, comma 41, L. 350/2003, assumendo che la retroattività dell'ICI sulla rendita da sanatoria edilizia potesse riguardare solo l'immobile oggetto di regolarizzazione e non anche altri immobili inclusi negli avvisi; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per le medesime ragioni del secondo motivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il rilievo di inammissibilità dei primi due motivi, ha accolto il primo motivo e ha accolto anche il secondo motivo, chiarendo che: la rendita catastale attribuita o modificata dall'Ufficio dopo DOCFA, se non notificata, non può essere utilizzata per determinare l'ICI; la disciplina speciale sulla retroattività dell'ICI prevista per gli immobili oggetto di sanatoria edilizia opera solo per i fabbricati effettivamente interessati dalla procedura di regolarizzazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione perché ridetermini l'ICI dovuta per il 2010 e il 2011 solo per i beni oggetto della sanatoria edilizia, applicando la rendita indicata nella DOCFA presentata dal contribuente e non la rendita modificata dall'Ufficio non notificata; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione
la rendita catastale non notificata non è giuridicamente utilizzabile per determinare la base imponibile ICI; la notificazione è necessaria anche per l'utilizzo della rendita in annualità anteriori ma ancora accertabili o liquidabili
per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi ... l'ICI è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione
la retroattività dell'imposizione opera solo per gli immobili effettivamente oggetto della procedura di sanatoria edilizia e non si estende ad altri beni
art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992
le risultanze delle variazioni catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali
in via generale la variazione catastale ha efficacia dall'anno successivo all'annotazione; tale disciplina si applica anche alla procedura DOCFA e, una volta notificata la rendita rettificata, questa può valere per annualità sospese
è il presupposto normativo della procedura di regolarizzazione degli illeciti edilizi richiamata dall'art. 2, comma 41, L. 350/2003
l'ufficio notifica al contribuente le risultanze della dichiarazione DOCFA solo nei casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dedotto come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
richiamato per il deposito della memoria
Massime di principio
- In materia di ICI, una rendita catastale attribuita o modificata dall'Ufficio dopo la procedura DOCFA non può essere posta a base dell'imposizione se non è stata previamente notificata al contribuente, quando l'Ufficio abbia discostato il classamento proposto.
- La notificazione della rendita catastale è requisito di efficacia dell'atto attributivo o modificativo ai fini fiscali; solo dopo la notifica la rendita può essere utilizzata anche per annualità anteriori ancora suscettibili di accertamento o liquidazione.
- La disciplina speciale che consente la decorrenza retroattiva dell'ICI per i fabbricati oggetto di sanatoria edilizia ha natura derogatoria e va interpretata restrittivamente: si applica soltanto agli immobili effettivamente coinvolti nella procedura di regolarizzazione.
- Se la controversia riguarda più immobili e solo uno è interessato dalla sanatoria, la retroattività della nuova rendita non può essere estesa automaticamente agli altri beni in assenza di specifiche allegazioni e prove.
- La rettifica del classamento operata dall'Amministrazione a seguito di DOCFA segue, in via generale, il regime di efficacia dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992, improntato a uniformità e uguaglianza nella determinazione della base imponibile.
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