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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13608/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accesso agli atti proposta da una danneggiata in relazione a un sinistro stradale, con richiesta di ottenere dalla compagnia assicurativa la denuncia di sinistro della controparte e le dichiarazioni testimoniali relative al fatto. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda ordinando l'esibizione di tali documenti e applicando una penale di mora ex art. 614-bis c.p.c.; il Tribunale, in appello, ha invece riformato integralmente la decisione rigettando la domanda, ritenendo che l'assicurazione fosse tenuta solo a esibire gli atti già in suo possesso e non anche a procurarsi documentazione di terzi o a svolgere ulteriori accertamenti. La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: 1) violazione della disciplina sull'accesso agli atti assicurativi e della normativa attuativa, sostenendo che, essendo la compagnia tenuta all'istruttoria, avrebbe dovuto anche acquisire e trasmettere la denuncia della controparte e altra documentazione; 2) violazione di varie norme e della Convenzione CARD, deducendo l'omesso rispetto degli obblighi di assistenza e informativa gravanti sull'assicuratore; 3) violazione delle regole sulle spese di lite, lamentando che non fosse stata compensata la condanna alle spese nonostante l'assicurazione avesse dato causa al processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, fuori dalla speciale procedura di indennizzo diretto, il diritto di accesso ex art. 146 cod. ass. e art. 2 d.m. 191/2008 riguarda gli atti già esistenti e contenuti nel fascicolo del sinistro, in possesso dell'impresa di assicurazione, senza che quest'ultima sia obbligata a svolgere nuove perizie, ulteriori accertamenti o ad acquisire documentazione presso terzi. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati gli ulteriori motivi, rilevando che la Convenzione CARD attiene a rapporti interni tra assicuratori e che il motivo sulle spese non si confrontava con la decisione di merito, la quale aveva correttamente applicato il principio di soccombenza. Non vi è stata condanna alle spese del giudizio di legittimità, poiché la parte intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 146 cod. ass. (d.lgs. n. 209/2005)

    "le imprese di assicurazione... sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti"

    il diritto di accesso riguarda gli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione del danno e non impone alla compagnia di formare o reperire documenti non già presenti nel fascicolo del sinistro

  • art. 148 cod. ass. (d.lgs. n. 209/2005)

    "L'offerta ovvero il diniego di indennizzo devono essere motivati"

    l'assicuratore deve svolgere gli atti istruttori necessari alla valutazione del sinistro, ma ciò non si traduce in un obbligo generale di acquisire documenti di terzi su richiesta del danneggiato

  • art. 149 cod. ass. (d.lgs. n. 209/2005)

    viene richiamato per delimitare la speciale procedura di risarcimento diretto, nel cui ambito operano gli obblighi di assistenza dell'assicuratore del danneggiato

  • art. 2 d.m. n. 191/2008

    "Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti... contenuti nel fascicolo di sinistro"

    l'accesso si estende agli atti già contenuti nel fascicolo del sinistro, ma non comporta l'obbligo dell'impresa di reperire ulteriore documentazione o eseguire nuove istruttorie

  • art. 6 d.m. n. 191/2008

    in caso di rifiuto o limitazione dell'accesso, il richiedente può proporre reclamo all'IVASS

  • art. 9 d.p.r. n. 254/2006

    "fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile"

    gli obblighi di assistenza ampia e pregnante gravano sull'impresa solo nel regime di indennizzo diretto, non nella generale disciplina dell'accesso agli atti ex art. 146 cod. ass.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale

  • art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto carente di autosufficienza perché non indicava adeguatamente se, dove e quando le questioni invocate fossero state dedotte nei precedenti gradi

  • art. 614-bis c.p.c.

    era stata disposta una penalità di mora in primo grado per il ritardo nell'adempimento dell'ordine di esibizione

  • art. 92 c.p.c.

    la norma invocata dal ricorrente non era pertinente alla censura sulle spese, poiché la decisione di merito aveva applicato il criterio della soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato

Massime di principio

  • Il diritto di accesso agli atti assicurativi ex art. 146 cod. ass. e relativa normativa attuativa si riferisce agli atti già esistenti e contenuti nel fascicolo del sinistro; non può essere esteso fino a imporre all'assicuratore di formare nuovi atti, svolgere nuove perizie o procurarsi documenti presso terzi.
  • Gli obblighi di assistenza informativa e tecnica previsti per la compagnia del danneggiato operano nel solo ambito del risarcimento diretto; fuori da tale procedura non è configurabile, in via generale, un dovere dell'assicuratore di acquisire documentazione non posseduta.
  • La doglianza per violazione di legge deve individuare con precisione la norma asseritamente violata, le affermazioni in diritto della sentenza impugnata e il contrasto tra esse; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
  • La Convenzione CARD ha natura di accordo interno tra assicuratori e non integra, di per sé, una fonte di violazione di legge azionabile verso il giudice di merito se la controversia non sia effettivamente ricondotta al regime di indennizzo diretto.
  • In tema di spese processuali, il controllo di legittimità è limitato alla violazione del principio di soccombenza; quando la decisione di merito riforma la sentenza impugnata, il giudice di appello può rideterminare d'ufficio le spese in base all'esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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