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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34505/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale l’ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo che la comunicazione del provvedimento fosse comunque avvenuta e che l’opposizione non fosse stata proposta entro trenta giorni. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver ricevuto una rituale comunicazione del decreto, e dell’art. 2697 c.c., contestando che potesse gravare sul Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto; ha inoltre richiamato un’attestazione interna dell’ufficio che escludeva comunicazioni telematiche o cartacee.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha poi osservato che, comunque, il ricorso non superava il vaglio di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione era stata decisa dal Tribunale in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha chiarito che l’opposizione al decreto di pagamento dei compensi ex art. 84 d.P.R. n. 115/2002, disciplinata dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di queste, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Dunque, anche correggendo la motivazione del Tribunale, l’opposizione risultava comunque tardiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell’intimato e per la natura del ricorrente. È stato altresì escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto di pagamento emesso in materia di patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia comunicato al difensore, alle parti e al pubblico ministero.

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Le opposizioni in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario e sono assoggettate al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione è assimilato, quanto al regime impugnatorio, all’ordinanza appellabile nel rito sommario.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione per i provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’eventuale censura non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 136 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dal ricorrente per contestare l’onere probatorio relativo alla conoscibilità dell’atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tali forme mancano, resta applicabile il termine lungo di impugnazione previsto per i provvedimenti decisori e definitivi.
  • Ai fini della tempestività dell’opposizione, non è sufficiente contestare la regolarità formale della comunicazione se, comunque, risulta una precedente conoscibilità dell’atto idonea a far decorrere il termine di impugnazione secondo il regime applicabile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sommaria ma chiara esposizione dei fatti di causa, tale da consentire la comprensione delle vicende sostanziali e processuali.
  • Il ricorso è altresì inammissibile quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorrente non offre argomenti idonei a determinarne il superamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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