Cassazione Civile, Ordinanza n. 34277/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un professionista intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali aveva ricevuto un atto impositivo con irrogazione di sanzione pari a euro 16.512,00 per la tardiva trasmissione, in tempi diversi, di 32 dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2004, inviate con 32 files distinti oltre il 90° giorno dalla scadenza. Nei gradi di merito il contribuente aveva contestato l'illegittimità dell'atto deducendo l'erronea applicazione del cumulo materiale anziché di quello giuridico; la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando la sanzione in euro 1.032,00 ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 472/1997, e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997 e della legge finanziaria n. 296/2006, sostenendo che nella specie non ricorressero i presupposti del concorso materiale o formale di violazioni e che dunque non fosse applicabile il cumulo giuridico, richiamando Cass. n. 23123/2013.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in materia di plurimi files di trasmissione telematica tardiva delle dichiarazioni da parte dell'intermediario, non trova applicazione il cumulo materiale ma il cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. 472/1997, anche in forza del principio del favor rei e del rinvio operato dalla disciplina sanzionatoria alle disposizioni generali del d.lgs. 472/1997, salvo l'eccezione espressa relativa alla preventiva contestazione. Ne ha tratto la conferma della correttezza della decisione di merito e ha rigettato il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; esclusa altresì l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica dell'ente ricorrente.
Norme richiamate
norma sanzionatoria per la tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario; nel caso concreto costituiva il titolo dell'atto sanzionatorio
si applica il cumulo giuridico alle plurime violazioni contestate per la tardiva trasmissione di più dichiarazioni, non il cumulo materiale
art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997
il principio del favor rei opera nella determinazione della sanzione e si estende alla disciplina richiamata
art. 36-bis, comma 7-bis, d.l. 223/2006
il rinvio alle disposizioni del d.lgs. 472/1997 comporta l'applicazione dei principi generali di tale decreto, salvo l'eccezione espressa del comma 2 dell'art. 16
art. 16, comma 2, d.lgs. 472/1997
è l'unica disposizione espressamente esclusa dal rinvio richiamato dalla disciplina sanzionatoria
art. 3, comma 3, d.P.R. 322/1998
individua i soggetti obbligati/abilitati alla trasmissione telematica cui può essere riferita la violazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come paradigma del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicato nel caso di soccombenza dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Quando un intermediario abilitato trasmette tardivamente più dichiarazioni fiscali in files distinti, la pluralità delle violazioni non comporta automaticamente il cumulo materiale delle sanzioni, dovendosi verificare l'applicazione del cumulo giuridico previsto dalla disciplina generale sanzionatoria.
- Il rinvio della normativa sanzionatoria speciale alle disposizioni generali del d.lgs. 472/1997 comporta l'applicazione anche del principio del favor rei, salvo le sole esclusioni espressamente previste dal legislatore.
- In presenza di plurime violazioni della medesima natura commesse dallo stesso soggetto nell'ambito della trasmissione telematica delle dichiarazioni, la sanzione va determinata secondo il regime del cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. 472/1997, se la disciplina applicabile richiama tale decreto.
- La diversa ricostruzione giurisprudenziale che isolatamente ha negato il cumulo giuridico non viene seguita quando la disciplina successiva e il principio del favor rei conducono a una soluzione più favorevole al trasgressore.
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